Se il committente di un’opera edile non si avvale della facoltà di nominare un responsabile dei lavori cui trasferire gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro lo stesso rimane obbligato in proprio e in via principale all’osservanza degli stessi.
Quali sono da intendere le "categorie omogenee dei requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro" in riferimento all’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro? Un chiarimento ci perviene in una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Si esprime la Corte di Cassazione in merito alle responsabilità per una mancata adozione delle misure cautelari necessarie ad impedire il crollo di un'armatura provvvisoria di sostegno. Delle lesioni derivate dallo stesso risponde chi abbia omesso di predisposrle o ne abbia disposto anticipatamente il disarmo.
Al di là di una eventuale e imprevedibile negligenza, o imprudenza dei lavoratori nello svolgimento della loro mansione il datore di lavoro deve controllare personalmente o a mezzo dei preposti che le operazioni lavorative avvengano in sicurezza.
Per individuare la responsabilità del datore di lavoro in merito a un infortunio non occorre che l’evento sia legato alla violazione di una norma di sicurezza bastando che si riscontri una mancata applicazione delle misure di cui all’art. 2087 cc.
La notificazione del verbale di prescrizione ex D. Lgs. 758/1994 fatta dall’organo di vigilanza a soggetto diverso dal datore di lavoro e non da questi autorizzato a riceverla per suo conto fa decadere le condizioni di procedibilità dell’azione penale.
Il direttore di stabilimento è destinatario iure proprio al pari del datore di lavoro dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto assume nella materia specifica una posizione di garanzia.
E' indispensabile, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, che su di una macchina sia installato un dispositivo di “fermo assoluto” che impedisca che la stessa durante i lavori di manutenzione possa riavviarsi o essere riavviata.
Il concetto di interferenza fra più imprese non può essere limitato alle mere ipotesi di contatto rischioso fra lavoratori ma va necessariamente riferito alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni facenti capo a soggetti diversi.
Ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare quale sia stata in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo a fronte delle capacità della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori.
Le disposizioni della “direttiva macchine”, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e la marcatura ce, non escludono il dovere di garanzia di coloro che consentono l’utilizzo di un macchinario.
Il nesso fra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, la prevedibilità che l’evento potesse accadere nonché l’evitabilità nel senso che lo stesso non si sarebbe verificato se il datore di lavoro avesse avuto un comportamento più diligente e di maggiore impegno sono elementi questi che devono sussistere tutti perché sia individuata la responsabilità di un datore di lavoro per un infortunio occorso ad un proprio lavoratore dipendente.
Il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri edili riveste un ruolo di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento" demandata invece a altre figure operative.
Si intendono per “luoghi di lavoro” i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza delle stesse accessibili al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
Individuata la responsabilità di un giostraio per l’infortunio occorso a un lavoratore impegnato in lavori di manutenzione su una giostra in movimento risultata priva dei richiesti dispositivi di sicurezza a difesa dei lavoratori e degli avventori.