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Un lavoratore regolarmente formato per il “rischio di mansione” ha successivamente frequentato il corso da preposto prima della scadenza quinquennale relativa all'aggiornamento della formazione generale+specifica. Secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte tra loro, può ritenersi la formazione da preposto valida come aggiornamento della formazione "per lavoratori" e non aggiornare di conseguenza quest’ultima alla sua naturale scadenza? Risposta a cura di G. Porreca Un quesito analogo a quello formulato e con il quale veniva richiesto se l’aggiornamento da preposto fosse comprensivo dell’aggiornamento da lavoratore è stato già posto in precedenza e ad esso è stato dato riscontro con la risposta al quesito n. 370 pubblicato nella rubrica dei quesiti di questo stesso sito. Ora invece il lettore, facendo riferimento alla tabella di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte tra loro, chiede se....................
In materia di sicurezza sul lavoro è centrale il concetto di rischio e il garante dello stesso è colui che lo gestisce. è lui che deve essere chiamato a rispondere nel caso che un evento illecito si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria.
Il direttore tecnico di cantiere oltre a tutelare la sicurezza dei lavoratori è tenuto a vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme alle normative vigenti ed è anche garante della sicurezza dei fruitori dell’opera una volta realizzata.
Non può essere ascritto al preposto una eventuale condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza di una prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.
Una società di capitali è organizzata in diverse Aree territoriali di attività a capo delle quali vi è un direttore con delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008. Chi è tenuto in tale tipo di struttura a effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR e chi è tenuto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il direttore di ogni singola Area o l’amministratore unico della società? Risposta a cura di G. Porreca Il quesito pervenuto da uno studio legale riguarda sostanzialmente l’individuazione della organizzazione della sicurezza sul lavoro in una struttura complessa e per rispondere allo stesso è necessario prendere in esame le disposizioni di legge previste in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare quelle sulla valutazione dei rischi e la redazione del DVR e quelle sulla istituzione del servizio di prevenzione e protezione. Nelle strutture complesse.................