L'obbligo del committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione nel registro delle imprese ma richiede una verifica della concreta capacità ad eseguire i lavori appaltati.
Si deve procedere alla notifica preliminare all'ASL in caso di manutenzione straordinaria di un appartamento (con presentazione di CILA per allargamento di una porta interna), con una sola impresa e lavori sotto i 200 giorni-uomo, nel caso in cui successivamente interviene un’altra ditta per la fornitura e posa delle porte interne? È opportuno comunicare la fine lavori prima del montaggio delle porte? Risposta a cura di G. Porreca. La notifica preliminare relativa alla installazione di un cantiere temporaneo o mobile è obbligatoria nei casi di cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 8/2008 secondo cui il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché………………………...
Nel caso in cui una impresa affidataria subappalti totalmente i lavori che gli sono stati assegnati è tenuta comunque a redigere il piano operativo di sicurezza /POS) considerato che non esegue alcuna lavorazione in cantiere? Risposta a cura di G. Porreca. Il quesito formulato dal lettore sull’obbligo o meno di redigere il POS da parte di una impresa affidataria nel caso in cui non esegua alcun lavoro in cantiere in quanto ha subappaltato totalmente i lavori che gli sono stati assegnati, è un quesito ricorrente ed allo stesso in passato è stato già dato riscontro dallo scrivente in occasione di altri analoghi quesiti consultabili nella rubrica dei quesiti sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di questo stesso sito ai numeri 535, 339 e 332. Certo una richiesta………………………...
L'art. 136 del D. Lgs. n. 81/08, che mira a garantire la stabilità dei ponteggi destinati allo svolgimento di lavori in quota, non smette di essere applicabile se il lavoratore opera nella parte più bassa del ponte ad una altezza inferiore ai due metri.