Una 'mala electio' dell'impresa esecutrice può portare il committente ad assumere su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che una scelta sbagliata non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti che deve essere comunque garantita.
Non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l'infortunio accadutogli si è verificato nell'ambito di mansioni non attribuitegli ma esercitate costantemente di fatto e senza formazione.
La responsabilità del committente per un infortunio durante i lavori commissionati non è esclusa sul rilievo che destinatario degli obblighi antinfortunistici é il datore. occorre verificare l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento.
L’obbligo per il CSE di sospendere le lavorazioni di cui all’art. 92 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/08 opera nel caso sussista un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed è comunque sganciato dalla sussistenza di un rischio interferenziale.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile di tale inadempienza.
La responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa se vantaggi o interessi sono esigui in quanto anche la mancata adozione di cautele di modesta spesa può essere causa di reati colposi di eventi per violazioni di norme antinfortunistiche.
Il reato ex art. 437 c.p., posto a tutela dell'incolumità pubblica, è configurabile ogni volta che possa prefigurarsi un pericolo anche per estranei all’impresa che dovessero accidentalmente accedere ai luoghi di lavoro e pur in assenza di dipendenti.
Risponde il RLS, in concorso con il datore di lavoro, dell’infortunio di un lavoratore se ha omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
L'asportazione dall’area di distribuzione dei carburanti anche di un solo estintore, presidio indispensabile per la sicurezza antincendio, è idoneo, quanto meno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori e delle persone presenti.
Una deficienza strutturale di un ponteggio in cantiere rilevabile ictu oculi impone l'intervento del CSE i cui obblighi di tutela non possono non comprendere un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni delle norme antinfortunistiche.
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.
Il coordinatore per la sicurezza è chiamato a gestire, fra le altre cose, i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro.
Al fine di configurare la responsabilità da reato degli enti non è sufficiente accertare la mancanza di un modello di organizzazione essendo necessario dimostrare la "colpa di organizzazione" che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo.
Per un piano di lavoro sopraelevato, anche se collocato a meno di due metri da terra, è necessario predisporre, a protezione dalla caduta dall’alto, barriere o altre difese equivalenti e ciò in adempimento al punto 1.7.3. dell'all. IV del D. Lgs. 81/2008.
Perché possa escludersi la responsabilità del garante per l’infortunio di un lavoratore dovuto a un rischio da comportamento imprudente è necessario che lo stesso abbia posto in essere anche le cautele finalizzate proprio al governo di tale rischio.
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la rispondenza alla legge dei macchinari utilizzati né la presenza sugli stessi della marcatura "CE" o l’affidamento riposto sulla notorietà del costruttore valgono ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
Per ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e quindi a lui va addebitato un illecito prodottosi nell'ambito della sua sfera gestoria.
Ritenuto responsabile un direttore dei lavori per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore a seguito dello smottamento di una delle pareti prive di protezioni di uno scavo in quanto riconosciuto garante del controllo della fonte di pericolo.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la previsione dell’art. 299 del D. Lgs. 81/2008 amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega, la responsabilità del datore di lavoro.
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.
Quando in un cantiere diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati da altri, esiste per esse l'obbligo di verificare che gli stessi siano completati nel pieno rispetto delle norme.