Quali disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro si applicano ai cantieri edili installati all'interno dell'azienda del committente datore di lavoro, quelle di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 o quelle dell'art. 26 dello stesso decreto sugli appalti interni? Sul tema una recente sentenza della Corte di Cassazione penale.
La funzione di alta vigilanza del CSE ha a oggetto esclusivamente il cosidetto rischio generico legato alla presenza in cantiere di più imprese.Lo stesso non risponde degli eventi riconducibili ai cosiddetti rischi specifici propri dell’attività delle imprese.
La pubblica incolumità da tutelare contro gli eventi lesivi di cui all’art. 437 c.p. comprende anche l’infortunio individuale poiché essa è caratterizzata dalla indeterminatezza dei lavoratori e non dal numero rilevante di quelli esposti al rischio.
Il preposto è responsabile dell’infortunio occorso a un lavoratore attinto dalle forche di un carrello elevatore condotto da un operatore sfornito della specifica abilitazione se, pur sapendolo, non è intervenuto ad impedire l’uso dell’attrezzatura.
Nelle strutture aziendali complesse il garante della sicurezza è il soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio ma è comunque da ricondurre alla responsabilità del datore di lavoro l’incidente derivato da scelte gestionali di fondo.
Il committente è titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, anche se ad essa subordinata, e ha l’obbligo, in assenza ictu oculi di misure di prevenzione, di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme.
Nei lavori in cave o miniere il “sorvegliante di cava” assume la qualità di garante della sicurezza sul lavoro in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, attua le direttive ricevute sicché risponde delle lesioni occorse ai lavoratori.
Se l’infortunio di un lavoratore accaduto in un cantiere non è avvenuto per errate scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali noti ma da una decisione estemporanea assunta durante i lavori la gestione del rischio è di competenza del preposto.
Il RLS è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo sulle iniziative assunte dal datore di lavoro nel settore della sicurezza. non gli compete certo quella della valutazione dei rischi e dell’adozione delle misure per prevenirli.
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo in cantiere momento per momento delle singole attività lavorative.
In teima di prevenzione infortuni perché il comportamento colposo del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro occorre che sia imprevedibile e eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
Se l’amministratore di un condominio appalta dei lavori da effettuarsi all'interno del fabbricato condominiale è tenuto, essendo quale committente titolare di una posizione di garanzia, a verificare la idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice.
Risponde un direttore dei lavori per l'infortunio di un lavoratore nel cantiere edile nel quale svolge la propria attività professionale? E' una domanda alla quale non si riesce ad avere una risposta precisa dalla Corte di Cassazione. In una recente sentenza la Corte suprema sembra avere voluto fare il punto sulla situazione.
L'altezza superiore a 2 m dal suolo, tale da richiedere l’applicazione dell'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008 si riferisce all'altezza alla quale viene eseguito il lavoro, rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.
L’impresa affidataria dei lavori, anche quando subappalta integralmente l’esecuzione delle opere ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza.