Il verbale redatto da un ispettore del lavoro, contenendo l'accertamento di una situazione di fatto suscettibile di modifica, va annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria ed è pertanto utilizzabile come fonte di prova.
Il datore di lavoro deve garantire che il lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alla propria attività, adempimenti questi che devono essere comunque rispettati pur in presenza di una sua lunga e pregressa esperienza.
La cooperazione tra committente e appaltatore è dovuta per eliminare o ridurre al minimo i “rischi comuni” per i lavoratori delle due parti mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri subordinati.
Nei lavori svolti in appalto il dovere di prevenzione degli infortuni è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pure se da questi non si può automaticamente esigere un controllo continuo e capillare sull’andamento dei lavori.
In tema di tutela dei lavoratori la responsabilità del datore di lavoro committente non è esclusa dal fatto di avere appaltata l’esecuzione di un’opera a altra ditta atteso che entrambe le ditte debbono cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza.
L’individuazione dei destinatari degli obblighi imposti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono sulle funzioni formali.
L’unitarietà di un’opera edile è individuata sia dal fatto che le diverse attività insistono su una medesima area di cantiere sia dalla correlazione funzionale esistente tra le stesse e cioè dall'essere l’una propedeutica ad un’altra successiva.
L’ipotesi della condotta abnorme di un lavoratore infortunato va individuata anche quando lo stesso tiene un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile ed evitabile per il datore di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente durante l’uso di una scala non rispondente alle norme che, benché non di sua proprietà, è risultata essere comunque disponibile per il lavoratore medesimo.
Il datore di lavoro è tenuto comunque ad intervenire, al di là del conferimento di una regolare delega, allorché le carenze in materia di sicurezza sul lavoro attengano a scelte di carattere generale di politica aziendale o a carenze strutturali.
Il datore di lavoro, per provare l’adempimento dell'obbligo della formazione dei lavoratori, è tenuto a compilare un documento con la durata e la data dell’avvenuta formazione anche se la stessa è stata impartita prima dell’accordo del 21/12/2011.
L'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro impartite dagli ispettori dell’organo di vigilanza, non essendo un ravvedimento spontaneo, non integra i requisiti per la concessione della circostanza attenuante comune.
Nell’esercizio del dovere di “alta vigilanza” il CSE non deve limitarsi a contestare alle imprese la violazione degli obblighi di sicurezza ma deve anche verificare il tempestivo adeguamento da parte delle stesse alle prescrizioni impartite.
Confermate dalla Cassazione le condanne per un incidente mortale occorso a una bambina in una scuola materna di un dirigente comunale, del direttore didattico e del dipendente di un appaltatore. Annullata quella del RSPP per l’insussistenza del fatto.
Il lavoratore oltre ad essere creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro è garante della propria sicurezza e di quella dei colleghi e delle persone presenti e può diventare anche suo compartecipe nell’obbligo di fare sicurezza.