Con l'atto di individuazione di un dirigente pubblico come datore di lavoro ex art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono trasferite allo stesso tutte le funzioni datoriali, comprese quelle non delegabili, il che rende l’atto non assimilabile alla delega ex art. 16.
In tema di infortuni sul lavoro, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, nonè causa di esonero da responsabilità in caso di mancate cautele antinfortunistiche.
L'obbligo del committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione nel registro delle imprese ma richiede una verifica della concreta capacità ad eseguire i lavori appaltati.
L’obbligo dell’appaltatore di evitare che sia i dipendenti che terzi riportino danni non è limitato al periodo di mera esecuzione delle opere ma anche alla fase successiva e si concreta nel non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda.
Le misure di prevenzione infortuni vanno adattate in ragione del mutamento delle condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio che impone un aggiornamento ogni qual volta intervenga un rischio nuovo.
I dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori e vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro per lavori in quota.
Non è configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge 300/1970 quando l'impianto audiovisivo, anche se installato senza autorizzazione, non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti.
Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale.
Una 'mala electio' dell'impresa esecutrice può portare il committente ad assumere su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che una scelta sbagliata non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti che deve essere comunque garantita.
Non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l'infortunio accadutogli si è verificato nell'ambito di mansioni non attribuitegli ma esercitate costantemente di fatto e senza formazione.
La responsabilità del committente per un infortunio durante i lavori commissionati non è esclusa sul rilievo che destinatario degli obblighi antinfortunistici é il datore. occorre verificare l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento.
L’obbligo per il CSE di sospendere le lavorazioni di cui all’art. 92 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/08 opera nel caso sussista un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed è comunque sganciato dalla sussistenza di un rischio interferenziale.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile di tale inadempienza.