Il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta, risponde comunque in caso di carenze antinfortunistiche non già occasionali o meramente operative bensì strutturali e addebitabili a scelte di carattere generale della politica aziendale.
E’ consolidata la posizione della Cassazione sulla individuazione del committente quale organizzatore della sicurezza nei cantieri edili e sulla necessità di una delega nel caso volesse trasferire a un responsabile dei lavori i suoi obblighi.
Se vi sono più titolari di una posizione di garanzia ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire un evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.
Il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere sono inquadrabili, ai fini della applicazione delle norme in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel modello legale rispettivamente del dirigente e del preposto.
Individuato il concorso di colpa fra il responsabile di una ditta committente e quello dell’impresa appaltatrice per un incidente occorso ad un lavoratore dell’appaltante investito, mentre circolava in bicicletta, da un mezzo dell’appaltatore.
Ancora una sentenza della Corte di Cassazione che richiama ad una corretta applicazione delle procedure in fase amministrativa del procedimento penale previste dal D. Lgs. n. 758/1996 sul sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro.
E' sufficiente, ai fini della verifica tecnico-professionale della ditta appaltatrice da parte del committente, l’accertamento della sua iscrizione alla camera di commercio se a seguito di tale controllo emerge che la stessa non ha dipendenti.
La figura del RSPP non corrisponde a quella, meramente eventuale, di delegato per la sicurezza poichè a questi il potere e le responsabilità gravanti originariamente sul datore di lavoro possono essere trasferiti solo con modalità rigorose.
La posizione di garanzia di un datore di lavoro non implica automaticamente la sua responsabilità. Questa non sussiste se lo stesso ha svolto la sua azione di vigilanza e se la colpa per un evento lesivo di un lavoratore è da addebitare al medico competente.
Le misure di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi presenti in una azienda possono essere migliorative e non devono scendere mai al di sotto di quelle previste dalle specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la rispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e ad osservare le norme antinfortunistiche indipendentemente da carenze altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.
Confermato dalla Corte di Cassazione: la mancanza della prova della notifica al datore di lavoro del verbale di prescrizioni redatto dall’organo di vigilanza o che sia venuto a conoscenza e’ motivo di annullamento della sentenza di condanna.
In tema di normativa antinfortunistica il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta, non è esente da responsabilità se le carenze in materia di sicurezza sono legate a scelte di politica aziendale ovvero a fattori strutturali.
L’osservanza delle misure di sicurezza è finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore non essendo imprevedibile un suo comportamento negligente ed imperito che abbia contribuito alla verificazione del suo infortunio.
Ritenuto responsabile e condannato un lavoratore dipendente di una azienda per l’omessa adozione di misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio per l’uso di un apparecchio a fiamma libera fatto in vicinanza di un serbatoio di gpl.