L'espressione "per conto" può essere riferita a chi opera "per incarico di, oppure "in nome di", o ancora "a favore di" oppure perché ha stipulato un contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione oppure perché è stato delegato ad occuparsene.
La previsione nel DVR del non utilizzo di una macchina, benché presente nel luogo di lavoro, dimostra la consapevolezza di un eventuale pericolo il che comporta una particolare vigilanza affinché tale previsione fosse fatta osservare effettivamente.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia e senza alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.
Non risponde il CSE dell’infortunio di un lavoratore se legato non a difetti del psc ma alla condotta del datore di lavoro nel predisporre le attrezzature e nel formare il personale adibito al loro impiego o alla imprudente condotta dei loro operatori.
Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini dell’applicazione delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta una attività implicante prestazioni di lavoro, anche se allo stesso hanno accesso terzi estranei all’attività lavorativa.
Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si dovessero verificare per effetto della violazione dei suoi doveri di sicurezza.
Il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori domestici, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni antinfortunistiche, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa e di verificare i suoi requisiti.
Il datore di lavoro è il garante della sicurezza del lavoratore per cui ove non ottemperi agli obblighi di tutela risponde di un evento lesivo in base al principio che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
L'assenza di rischi nei luoghi di lavoro deve emergere comunque da una valutazione dei rischi e di essa bisogna dar conto nel relativo documento di valutazione dei rischi. In buona sostanza la mancanza di rischi non esonera dalla elaborazione del DVR.
Dopo una ulteriore sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata annullata ancora una volta la condanna di una cse per l’infortunio di un lavoratore in cantiere viene da chiedersi: ma perché non revisionare l’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008? Proviamo a dare una risposta.
L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni e imprudenze.
Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori.
In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Ai fini dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, la nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione è determinato dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Le funzioni di alta vigilanza del CSE mal si conciliano con un suo costante intervento nel cantiere finalizzato a "richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel psc, conosciute (o comunque conoscibili) dalle stesse.