Il CSE ha una funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione del cantiere e non è tenuto ad un puntuale suo controllo momento per momento salvo il potere dovere di intervenire a sospendere i lavori nel caso abbia contezza di gravi pericoli.
La Corte di Cassazione, nel decidere su di un ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte di Appello avverso una sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato estinto il reato di omicidio colposo ascritto a un datore di lavoro in relazione all’infortunio mortale sul lavoro di un suo dipendente, ha avuto modo di richiamare i termini prescrizionali del reato di omicidio colposo aggravato da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’esclusione della punibilità quando l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, è di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. non si applica quando le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Qualora il capocantiere sia assente sul luogo di lavoro deve essere ascritta a colpa del datore di lavoro la mancata previsione della sua assenza, anche eventualmente con la personale e diretta assunzione del suo compito di controllo e sorveglianza.
Il committente datore di lavoro è tenuto a valutare anche i rischi specifici dell’impresa alla quale ha appaltato i lavori di pulizia e manutenzione degli impianti della propria azienda se agli stessi partecipano anche suoi lavoratori dipendenti.
In tema di infortuni il lavoratore è garante oltre che della propria sicurezza anche di quella dei colleghi di lavoro o di altre persone presenti quando in ragione della maggiore esperienza lavorativa può intervenire per rimuovere le cause di pericolo.
In base al principio di effettività assume la posizione di garante colui che di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto anche se sono state appaltate a terzi le opere che hanno dato origine a un infortunio.
In materia di sicurezza sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione d garante colui che di fatto svolge i poteri del datore di lavoro ma tale assunzione non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro giuridico.
Nel caso del furto in un appartamento condominiale, commesso con accesso da un ponteggio installato per la ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità sia dell'imprenditore ex art. 2043 c.c. che del condominio ex art. 2051 c.c..
Il datore di lavoro che trascuri di attenersi alle istruzioni d’uso fornite dal costruttore di una macchina può considerarsi in grado di riconoscere la pericolosità di un posto di lavoro anche se essa è dotata di una attestazione di conformità.
Ha rilievo, ci si chiede, la mancata approvazione di una licenza edilizia sulla configurabilità o meno di un “cantiere edile” così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008? Un argomento al centro di lunghe discussioni fra gli operatori di sicurezza. Si è espressa in merito la Corte di Cassazione argomentando il suo parere.
Al fine di prevenire gli infortuni, il fornitore di un prefabbricato e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di propria competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte circa le modalità di effettuazione delle operazioni di montaggio.
La nomina di un coordinatore nella fase esecutiva e la presenza del responsabile del cantiere non possono valere ad escludere la penale responsabilità di un datore di lavoro a meno che questi non abbia delegati a essi i suoi obblighi di sicurezza.
Nelle strutture aziendali complesse, ai fini dell'individuazione del garante della sicurezza e delle relative responsabilità, occorre fare riferimento al soggetto, datore di lavoro dirigente o preposto, espressamente deputato alla gestione del rischio.
E' tornata la Corte di Cassazione a esprimersi sulla protezione dal rischio di caduta dall'alto nei luoghi di lavoro, sulla definizione di lavori in quota e sulla continuità giuridica fra la disposizione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 e quella di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008.