In tema di sicurezza sul lavoro nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti che hanno i poteri effettivi di gestione e di spesa per cui i relativi obblighi gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
In materia di infortuni sul lavoro il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità sostenendo di aver dato una delega di funzioni per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Gli obblighi di prevenzione a carico dell’appaltatore vengono meno solo nel caso in cui il subappalto sia totale e il subappaltatore si avvale di proprio personale. Il principio dell’autonomia comunque decade se si riscontra una interferenza fra i due datori di lavoro.
Il committente assume una posizione di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore solo nel caso in cui eserciti una concreta ingerenza nell’effettuazione di un’opera che non ha interamente appaltata.
Nel caso in cui il CSE constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e ciò non ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall'incarico incompatibile con una situazione di rischio per i lavoratori.
Al responsabile dei lavori nei cantieri edili incombe la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stesso deve anche prendersi cura dell’integrità fisica dei lavoratori.
Nel caso di lesioni aggravate da violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro le sanzioni interdittive devono essere adottate obbligatoriamente e ad esse non possono essere applicati gli istituti giuridici previsti per le sanzioni di natura penale.
La sicurezza di un ambiente di lavoro e l’applicazione delle relative misure devono essere garantite indipendentemente dalla attualità della attività e delle lavorazioni e quindi anche nei momenti di pausa, di riposo o di sospensione del lavoro.
Annullata dalla Cassazione la sentenza nei confronti di un amministratore condominiale condannato per aver commesso delle violazioni in qualità di committente di un appalto interno essendo stato lo stesso assegnato mediante una delibera assembleare.
Il reato per non avere fornito all’ispettore del lavoro notizie legalmente richieste di cui all’art. 4 della legge n. 628/1961 si configura anche nel caso di mancata esibizione allo stesso della documentazione necessaria per effettuare la vigilanza.
L'imprenditore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e il coordinatore per la sicurezza dei lavori a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza nel cantiere di obiettive situazioni di pericolo e ciò in ciascuna fase dei lavori in corso di esecuzione.
Il datore di lavoro può rispondere per un infortunio che dovesse accadere nei luoghi di lavoro della propria azienda anche ad una persona estranea se lo stesso risulta legato ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di segnalare.
Il giudice in virtù del principio del libero convincimento ha la possibilità di scegliere fra le varie tesi avanzate dai consulenti di ufficio e dai consulenti di parte in merito alla dinamica e alle violazioni legate ad un infortunio sul lavoro.
Il datore di lavoro risponde della inadeguatezza della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alla sua durata e della mancata verifica dell’apprendimento da parte dello stesso specie se è straniero.