Il datore di lavoro di una impresa che ha concesso una autogrù con “nolo a caldo” risponde dell’infortunio occorso durante le operazioni di scarico ad un lavoratore dipendente della ditta che ha provveduto a noleggiare il mezzo.
Il direttore dei lavori assume una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori allorquando in posizione di supremazia impartisce agli stessi con continuita’ ordini e direttive anche in materia di sicurezza.
L’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro non è limitato ai suoi lavoratori subordinati ma si estende anche ai soggetti che prestano il loro lavoro a suo favore in via autonoma.
Il committente datore di lavoro nel caso di un appalto interno è per legge il coordinatore della cooperazione con l’appaltatore e puo’ rispondere in solido con l’appaltatore stesso nel caso di un infortunio occorso ad un suo dipendente.
L’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione non rientra fra i compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilita’ del preposto.
Il privato cittadino che compie dei lavori in economia nella propria abitazione e che si avvale della mano d’opera sia pure di un lavoratore autonomo assume, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una posizione di garanzia nei suoi confronti.
Il datore di lavoro e’ tenuto ad assicurarsi che il sistema di sollevamento in uso nei cantieri edili a mezzo di carrucola a mano e fune dotata di gancio sia idoneo con riferimento all’eventuale possibile sganciamento del carico.
La qualifica di preposto e l’attribuzione allo stesso delle funzioni prevenzionistiche devono essere riconosciute con riferimento alle mansioni realmente svolte nell’impresa ed a prescindere da formali qualificazioni giuridiche.
L’individuazione della figura del datore di lavoro non si fonda tanto sulla presenza di un rapporto di lavoro quanto sulla responsabilità di una organizzazione di impresa e sulla sua titolarità di fatto dei poteri decisionali e di gestione.
Nel caso di un infortunio legato ad una carenza strutturale e non organizzativa la responsabilità grava sul datore di lavoro e non su altre figure intermedie a meno che queste non siano state dotate di una delega munita dei requisiti di legge.
Il datore di lavoro, qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, deve adottare misure organizzative necessarie o utilizzare mezzi appropriati allo scopo di ridurre al minimo il rischio che tale movimentazione possa comportare.
La posizione di garanzia del dirigente pubblico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e’ insita nelle sue funzioni accompagnate dal potere gestionale e dai poteri decisionale e di spesa a prescindere da qualsiasi atto di delega.
L’uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello dei dispositivi di protezione individuale. Il mancato uso di un DPC costituisce colpa nel caso di un infortunio sul lavoro collegato all’utilizzo di un DPI inadeguato.
Il datore di lavoro non può trasferire con una delega le sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di terzi diversi dai suoi lavoratori dipendenti. Il caso riguarda il costruttore e gli utilizzatori di una macchina.
La Corte di Cassazione penale si è espressa questa volta sull’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sulle caratteristiche che tali istituti devono assumere perche’ siano ritenute idonei ed efficaci.