Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono, nell’ambito delle proprie competenze, destinatari degli obblighi di sicurezza sul lavoro e sono tenuti ad attivarsi per eliminare i pericoli che possono minare la incolumita’ dei lavoratori.
Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte, secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Assunta dalla Corte di Cassazione una posizione abbastanza rigorosa ed in un certo senso controcorrente in merito alla delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il destinatario degli obblighi di prevenzione, se si ravvisa un nesso causale fra un infortunio ed una violazione di sicurezza, è garante non solo della incolumita’ dei prestatori di lavoro ma anche delle persone estranee all’ambito datoriale.
Una macchina benche’ munita di accorgimenti previsti dalla legge, validi in un momento storico, va adeguata con gli ulteriori e piu’ sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre piu’ sicura.
Le misure di sicurezza delle macchine devono essere previste anche per evitare conseguenze connesse a comportamenti imprudenti dei lavoratori e per evitare che una eccessiva loro confidenza possa produrre effetti lesivi della loro incolumità.
La presenza in cantiere di un coordinatore per la sicurezza nominato dal committente non esonera i datori di lavoro delle imprese appaltatrici esecutrici dalla loro autonoma posizione di garanzia in merito al rispetto delle norme di sicurezza.
Il socio di una s.n.c. assume, al pari degli altri soci, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano attivita’ lavorativa per conto della societa’ e risponde di un infortunio avvenuto per carenze di misure di sicurezza.
Il dirigente di un ufficio tecnico comunale e’ tenuto, al fine di attuare la tutela antinfortunistica, ad impartire disposizioni tecniche e preventive ed a controllare costantemente le modalita’ operative dei lavoratori dipendenti.
Ritenuto responsabile dalla Corte di Cassazione un datore di lavoro per non aver valutato il rischio di esposizione al calore e per non aver verificato preventivamente la idoneita’ di un bracciante agricolo deceduto a causa di un colpo di sole.
Le disposizioni antinfortunistiche devono essere considerate emanate nell’interesse anche di persone occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro ed a prescindere dal rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
La marcatura “CE” di conformita’ serve a rendere leciti la produzione ed il commercio delle macchine e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonerano il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione.
Nella posizione di garanzia del datore di lavoro può rientrare anche colui che, secondo un principio di effettività, riveste la figura di datore di lavoro di fatto.
Nei cantieri il committente è esonerato dalle responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo a nominare un responsabile dei lavori ma anche a conferire allo stesso una delega per gli adempimenti richiesti dalle norme antinfortunistiche.
Ai fini della applicazione negli “appalti interni” delle norme di sicurezza sul lavoro non può considerarsi specifico il rischio di tipo generico e riconoscibile facilmente da chiunque indipendentemente dal possesso di particolari competenze.