Secondo un insegnamento della Cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi.
Secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che all’appaltatore, anche al committente.
In tema di reati omissivi colposi in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire un evento infortunistico.
I lavori edili rientrano fra le attività che necessitano di una protezione del capo da parte del lavoratore attraverso l'utilizzo di un casco, anche a prescindere dalla circostanza che gli stessi si svolgano in ambienti chiusi ovvero a "cielo aperto".