L'assenza di rischi nei luoghi di lavoro deve emergere comunque da una valutazione dei rischi e di essa bisogna dar conto nel relativo documento di valutazione dei rischi. In buona sostanza la mancanza di rischi non esonera dalla elaborazione del DVR.
Dopo una ulteriore sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata annullata ancora una volta la condanna di una cse per l’infortunio di un lavoratore in cantiere viene da chiedersi: ma perché non revisionare l’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008? Proviamo a dare una risposta.
L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni e imprudenze.
Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori.
In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Ai fini dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, la nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione è determinato dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Le funzioni di alta vigilanza del CSE mal si conciliano con un suo costante intervento nel cantiere finalizzato a "richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel psc, conosciute (o comunque conoscibili) dalle stesse.
Per l’uso di macchinari non è sufficiente la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione occorrendo invece che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dagli stessi.
Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro.
Il crollo di una trave in costruzione può ben rappresentare un rischio la cui gestione è di competenza del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori rientrando lo stesso nella sfera di rischio da lui governata.
Per l’infortunio di un lavoratore attaccato e ucciso da un toro in una stalla, condannato dai giudici di merito il datore di lavoro per non avere previsto una idonea via di fuga e per la mancata informazione e formazione del lavoratore.
In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Al fine di evitare le interferenze dei rischi in cantiere le aree assegnate a imprese diverse devono essere "segregate" nel senso che se confinanti non è sufficiente segnalare il confine, ma è necessario rendere le stesse reciprocamente inaccessibili.
Il datore di lavoro deve impedire l'instaurarsi da parte dei lavoratori di prassi di lavoro non corrette e latrici di possibili rischi per la loro sicurezza e incolumità e il preposto è chiamato invece a sovraintendere per impedire il loro formarsi.
I doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile all’appaltatore allorquando destini gli stessi a mansioni pericolose in ragione del contesto in cui esse sì svolgono.