Ai fini dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, la nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione è determinato dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
L'obbligo del committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione nel registro delle imprese ma richiede una verifica della concreta capacità ad eseguire i lavori appaltati.
Una 'mala electio' dell'impresa esecutrice può portare il committente ad assumere su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che una scelta sbagliata non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti che deve essere comunque garantita.
La responsabilità del committente per un infortunio durante i lavori commissionati non è esclusa sul rilievo che destinatario degli obblighi antinfortunistici é il datore. occorre verificare l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento.
Il committente risponde dell'infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile.
In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la responsabilità del committente deve essere esclusa se l'evento dannoso non sia causalmente collegato ad un'omissione colposa che possa ritenersi direttamente imputabile alla sua sfera di controllo.
Non è sostenibile la tesi difensiva da parte del committente che non ha designato un coordinatore di avere affidata la sicurezza in cantiere al direttore dei lavori. tale figura svolge un'attività limitata al controllo dell’esecuzione del progetto.
La scelta da parte del committente di un’impresa senza verificare la sua idoneità equivale in sostanza a una ingerenza nei lavori che fa assumere allo stesso una posizione di garanzia, dato che può determinare il loro svolgimento in condizioni di ‘insicurezza’.
Per la verifica della idoneità tecnico-professionale di un’impresa affidataria non è sufficiente per il committente fare affidamento su quanto dalla stessa dichiarato. occorre farsi esibire invece la documentazione prevista dalle disposizioni di legge
Il committente non può limitarsi a "confidare" che l'appaltatore abbia le competenze per procedere ai lavori sulla base esclusivamente dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla sua struttura organizzativa.
Il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per un infortunio sia per la scelta dell'impresa che in caso di omesso controllo dell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il committente è titolare di una posizione di garanzia che può renderlo responsabile per un infortunio in caso di un omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza specie se le carenze siano immediatamente percepibili
L’incarico dato dal committente dell’opera al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione richiede una chiarezza di contenuti sia con riferimento al soggetto designato sia rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire.
In tema di infortuni sul lavoro l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso già alla sola previsione di più imprese in cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione.