Il direttore dei lavori non è estraneo alla tematica degli infortuni sul lavoro poiché il progetto e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tenere conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti.
Ritenuto responsabile un direttore dei lavori per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore a seguito dello smottamento di una delle pareti prive di protezioni di uno scavo in quanto riconosciuto garante del controllo della fonte di pericolo.
Il direttore dei lavori è responsabile dell’infortunio di un lavoratore a seguito del crollo della parete di uno scavo per non avere vigilato sulla sua rispondenza al progetto e sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali di protezione.
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i poteri di controllo sull'attuazione dell’appalto che questi non può svolgere di persona, sicché ha il dovere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto.
Risponde il direttore dei lavori da parte del committente dell'infortunio di un lavoratore accaduto in un cantiere edile a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro? Si è espressa questa volta sul tema così dibattuto il Tribunale di Bari avanzando le sue motivazioni e allineandosi alla prevalente giurisprudenza della Cassazione.
Il direttore dei lavori, pur svolgendo normalmente un’attività di sorveglianza tecnica sull’esecuzione del progetto, risponde dell'infortunio di un lavoratore se per contratto gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori.
Risponde il direttore dei lavori dell’infortunio accaduto in un cantiere edile a un lavoratore legato a delle carenze di misure antinfortunistiche e a delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una domanda ormai ricorrente questa alla quale la giurisprudenza non è ancora riuscita a dare una risposta che abbia un carattere di uniformità
Risponde un direttore dei lavori per l'infortunio di un lavoratore nel cantiere edile nel quale svolge la propria attività professionale? E' una domanda alla quale non si riesce ad avere una risposta precisa dalla Corte di Cassazione. In una recente sentenza la Corte suprema sembra avere voluto fare il punto sulla situazione.
Risponde il direttore dei lavori di un incidente accaduto in un cantiere stradale a seguito del quale hanno perso la vita l'autista e il passeggero dell'autovettura? In disaccordo la Corte di Cassazione penale con le decisioni assunte dal G.U.P. del Tribunale al quale ha rinviato gli atti per un nuovo esame.
Il direttore dei lavori non assume automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
Il direttore dei lavori è responsabile di un infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si ingerisce concretamente nell’organizzazione dei lavori.
Un discutibile indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione: l'obbligo di apprestare nei cantieri edili i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui direttori di lavoro.
Il direttore dei lavori è responsabile di un infortunio quando gli viene affidato con clausola contrattuale il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si inserisce in concreto nei lavori stessi.
Il direttore dei lavori per conto del committente non può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata e rigorosamente provata e documentata la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.
Il direttore dei lavori, in relazione al potere di sospensione o di interdizione dei lavori in caso di una evidente pericolosità e di violazioni della buone regole dell’arte, assume anche una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.