Il committente datore di lavoro è tenuto a valutare anche i rischi specifici dell’impresa alla quale ha appaltato i lavori di pulizia e manutenzione degli impianti della propria azienda se agli stessi partecipano anche suoi lavoratori dipendenti.
Quali obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha in un cantiere un'impresa nei confronti di un'altra alla quale affida dei lavori avuti a sua volta in affidamento? Chiare e utili indicanzioni discendono dalla lettura di una recente senrenza della Corte di Cassazione.
Il rischio interferenziale si deve ricondurre non solo al contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro ma anche alla mera coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni di lavoro.
L’impresa affidataria dei lavori, anche quando subappalta integralmente l’esecuzione delle opere ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza.
Nel caso di un rapporto di prestazione d’opera non è automatica la posizione di garanzia del committente rispetto al lavoratore autonomo al quale ha affidato dei lavori da svolgere nell'ambito della propria azienda non potendo esigersi dal committente stesso un controllo pressante e capillare sulla organizzazione dei lavori.
Quando un rischio negli appalti interni, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, è da considerarsi specifico dell'appaltatore per cui per esso non si applicano le disposizioni dello stesso comma 3 sull'elaborazione del Duvri? Una rispsta alla domanda in una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il commento di G. Porreca.
Nei lavori svolti in appalto il dovere di prevenzione degli infortuni è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pure se da questi non si può automaticamente esigere un controllo continuo e capillare sull’andamento dei lavori.
Gli obblighi di prevenzione a carico dell’appaltatore vengono meno solo nel caso in cui il subappalto sia totale e il subappaltatore si avvale di proprio personale. Il principio dell’autonomia comunque decade se si riscontra una interferenza fra i due datori di lavoro.
Il committente assume una posizione di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore solo nel caso in cui eserciti una concreta ingerenza nell’effettuazione di un’opera che non ha interamente appaltata.
Individuato il concorso di colpa fra il responsabile di una ditta committente e quello dell’impresa appaltatrice per un incidente occorso ad un lavoratore dell’appaltante investito, mentre circolava in bicicletta, da un mezzo dell’appaltatore.
L’impresa affidataria ha il compito di coordinare le varie imprese subappaltatrici che operano in cantiere e di garantire la sicurezza dei suoi lavoratori oltre che di cooperare con le stesse. In mancanza assume un comportamento negligente.
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009 (U. P. 12 maggio 2009) - Pres. Marzano – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Montagna - Ric. Proc. Gen. e S. A. parte civile
NEI CANTIERI IL COMMITTENTE E’ ESONERATO DALLE RESPONSABILITA’ ESCLUSIVAMENTE SE HA PROVVEDUTO NON SOLO A NOMINARE UN RESPONSABILE DEI LAVORI MA ANCHE A CONFERIRE ALLO STESSO UNA DELEGA PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 36857 del 22 settembre 2009 (U. P. 23/4/2009) - Pres. Campanato – Est. Izzo – P.M. (Conf.) Di Popolo - Ric. L. C., E. P., P. M.
Ai fini della applicazione negli “appalti interni” delle norme di sicurezza sul lavoro non puo’ considerarsi specifico il rischio di tipo generico e riconoscibile facilmente da chiunque indipendentemente dal possesso di particolari competenze.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 36581 (U. P. 18/6/2009) del 21 settembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Iacopino – P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. V. M., V. R., V. C.
Il committente è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se questi non è dotato di capacità tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività commissionata.
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 35021 del 9 settembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Marzano – P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. M. F., Tr. M. e T. M.
LA RESPONSABILITA’ PER L’OMESSA ADOZIONE DELLE CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE INCOMBE SU CHI DIRIGE IN CONCRETO I LAVORI, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI SUA POSIZIONE O QUALIFICA FORMALE, ED ANCHE SULLA FIGURA DEL COMMITTENTE “DI FATTO”.