Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite da un lavoratore se ha consentito l’utilizzo di una macchina che pur conforme alla normativa ce per come è stata progettata e assemblata lo abbia esposto al rischio che ha portato all’infortunio.
L’assunto secondo cui una macchina ha funzionato a lungo senza cagionare problemi e che sia risultata esente da censure in occasione di ispezioni non esime da responsabilità il datore di lavoro che deve avere cura della prevenzione degli infortuni.
E' indispensabile, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, che su di una macchina sia installato un dispositivo di “fermo assoluto” che impedisca che la stessa durante i lavori di manutenzione possa riavviarsi o essere riavviata.
Le disposizioni della “direttiva macchine”, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e la marcatura ce, non escludono il dovere di garanzia di coloro che consentono l’utilizzo di un macchinario.
Per l’infortunio accaduto ad un lavoratore durante l’utilizzo di una macchina non sicura possono rispondere sia il costruttore per l’assenza dei requisiti di sicurezza che il datore di lavoro per averla messa a disposizione del lavoratore in tali condizioni.
Coloro che provvedono ad assemblare i componenti di macchine prodotte da altre ditte sono considerati "costruttori in senso giuridico” e hanno pertanto l’obbligo di controllare e certificare la sicurezza del nuovo macchinario che hanno cretato nel suo complesso.
Il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la stessa non deve essere successivamente utilizzata ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato.
Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza di una macchina a nulla valendo la presenza sul macchinario stesso della marcatura di conformità CE apposta dal costruttore.
Il datore di lavoro, nell’ambito della vigilanza sui fabbricanti, fornitori e installatori di attrezzature di lavoro prevista dall’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, è tenuto a verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda.
Individuata dalla Cassazione la responsabilità anche del venditore di una macchina marcata “CE” se presso la stessa accade un infortunio sul lavoro dovuto ad una inadeguatezza dei sistemi di protezione palesemente percepibile ed “ictu oculi”.
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la rispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e ad osservare le norme antinfortunistiche indipendentemente da carenze altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.
Se sono presenti più titolari di una posizione di garanzia con riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ciascuno deve ritenersi per intero destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico.
Il datore di lavoro risponde in maniera esclusiva dell’infortunio occorso all’operatore di una macchina marcata ce se legato ad un rischio subentrato per una modifica apportata alle sue caratteristiche costruttive originarie.
Il datore di lavoro non può trasferire con una delega le sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di terzi diversi dai suoi lavoratori dipendenti. Il caso riguarda il costruttore e gli utilizzatori di una macchina.
E’ ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE PER UN INFORTUNIO ACCADUTO PRESSO UNA MACCHINA ALLORCHE’ RISULTI CHE L’UTENTE DATORE DI LAVORO ABBIA APPORTATE DELLE TRASFORMAZIONI TALI DA ESSERE CONSIDERATE DA SOLE SUFFICIENTI A DETERMINARE L’EVENTO.