Per l’estinzione dei reati di cui all’art. 24 del d.lgs. 758/1994 il contravventore deve eliminare le violazioni secondo quanto indicato dall’organo di vigilanza e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni
L'impossibilità di procedere al pagamento della sanzione amministrativa non costituisce causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato espletamento della procedura estintiva in materia di infortuni sul lavoro prevista dal D. Lgs. n. 758/1994.
Ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non è richiesta una notifica formale al contravventore dell’ammissione al pagamento della sanzione ridotta ma è sufficiente che questi ne sia venuto comunque a conoscenza
La violazione della procedura amministrativa estintiva prevista dal D. Lgs. 758/1994 non può condizionare l'esercizio dell'azione penale. un orientamento contrario appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.
L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non opera se il pagamento della sanzione amministrativa a titolo di oblazione avviene oltre i 30 giorni fissati dalla legge, trattandosi di un termine perentorio e non ordinatorio.
Il mancato rispetto da parte dell'organo di vigilanza delle procedure estintive previste daI D. Lgs. n. 758/1994 in tema di reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è causa di improcedibilità dell'azione penale? La Cassazione in una recente sentenza fornisce un nuovo indirizzo.
Il pagamento della sanzione in sede amministrativa effettuato dal rappresentante legale di una società ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994 ha un effetto di estinzione anche a favore di un dipendente contravventore della società medesima.
L’estinzione del reato in materia di sicurezza sul lavoro non opera se il pagamento fatto a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i 30 giorni fissati dal d. lgs. n. 758/94, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria.
L'adozione della procedura di estinzione dell’illecito in materia di sicurezza ex D. Lgs. n. 758/1994 costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale per cui il giudice prima di condannare deve accertare d'ufficio che sia stata svolta.
La notificazione del verbale di ispezione ex D. Lgs. 758/1994 fatta dall’organo di vigilanza a soggetto diverso dal datore di lavoro e non da questi autorizzato a riceverla per suo conto fa decadere le condizioni di procedibilità dell’azione penale.
L'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro impartite dagli ispettori dell’organo di vigilanza, non essendo un ravvedimento spontaneo, non integra i requisiti per la concessione della circostanza attenuante comune.
In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro il termine di trenta giorni entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile.
L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia stato il contravventore ma la società alla quale lo stesso appartiene.
La causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni ex D. Lgs. 758/1994 non opera nel caso di pagamento della sanzione amministrativa oltre i 30 giorni avendo tale termine natura perentoria e non ordinatoria.
Ancora una sentenza della Corte di Cassazione che richiama ad una corretta applicazione delle procedure in fase amministrativa del procedimento penale previste dal D. Lgs. n. 758/1996 sul sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro.