Ai fini dell’applicazione dell’art. 437 c.p. è necessario che l'omissione o la rimozione dolosa degli impianti o apparecchi destinati a prevenire gli infortuni sul lavoro possano pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori.
Quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per il mancato intervento di un altro soggetto ugualmente obbligato.
In tema di responsabilità degli enti, anche nel caso che il reato si sia prescritto, il giudice deve procedere all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.
Il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo da riconoscere la tutela anche per lavori prestati per amicizia o comunque in situazione diversa dalla prestazione di lavoro.
Le "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono riferibili non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche ma anche a tutte quelle che tendono a garantire la sicurezza del lavoro.
Il datore di lavoro risponde dell'infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza, su una macchina da lui usata, dei previsti requisiti di sicurezza né la presenza su di essa della marcatura di conformità ce vale a esonerarlo dalle sue responsabilità.
Ai fini dell’applicazione del d. lgs. 81/08 sono da intendersi quali luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda nonché ogni altro suo luogo accessibile ai lavoratori nell’ambito del proprio lavoro.
Compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi connaturati all'esercizio delle attività lavorative anche nell'ipotesi in cui i rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze e imprudenze dei lavoratori.
La nozione di interferenza tra impresa appaltante e appaltatrice non può ridursi alle sole circostanze che riguardino "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve ricomprendere anche tutte le attività antecedenti ai contatti stessi.
In tema di reati colposi, l'addebito di un evento lesivo presuppone che un eventuale comportamento lecito e diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi o avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave.
Gli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 presuppongono un rapporto di appalto, d’opera o di somministrazione secondo le definizioni civilistiche di tali tipi di contratti ma non è escluso però che possano applicarsi anche a altri tipi di rapporto.
In tema di prevenzione infortuni il reato di omicidio colposo aggravato da violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, se comesso dopo l’entrata in vigore della legge n. 125/2008, soggiace al termine prescrizionale di 17 anni e sei mesi.
Si applica o no l'art. 131 bis del codice penale sulla esclusione della punibilità quando l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, è di particolare tenuità se le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro? La risposta in una recente Ordinanza della Corte di Cassazione.
In base al principio di effettività assume la posizione di garante colui che di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto anche se sono state appaltate a terzi le opere che hanno dato origine a un infortunio.
Ha rilievo, ci si chiede, la mancata approvazione di una licenza edilizia sulla configurabilità o meno di un “cantiere edile” così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008? Un argomento al centro di lunghe discussioni fra gli operatori di sicurezza. Si è espressa in merito la Corte di Cassazione argomentando il suo parere.