Dopo una ulteriore sentenza della corte di cassazione con la quale è stata annullata ancora una volta la condanna di una cse per l’infortunio di un lavoratore in cantiere viene da chiedersi: ma perché non revisionare l’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008? Proviamo a dare una risposta.
Le funzioni di alta vigilanza del CSE mal si conciliano con un suo costante intervento nel cantiere finalizzato a "richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel psc, conosciute (o comunque conoscibili) dalle stesse.
Il crollo di una trave in costruzione può ben rappresentare un rischio la cui gestione è di competenza del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori rientrando lo stesso nella sfera di rischio da lui governata.
Al fine di evitare le interferenze dei rischi in cantiere le aree assegnate a imprese diverse devono essere "segregate" nel senso che se confinanti non è sufficiente segnalare il confine, ma è necessario rendere le stesse reciprocamente inaccessibili.
Il CSE svolge una alta funzione di vigilanza sulle lavorazioni che comportino rischi interferenziali e, nel caso che riscontri direttamente pericoli gravi e imminenti, ha comunque l'obbligo di sospendere le attività anche se correlati a rischi specifici
A prescindere dal potere-dovere di controllo dei rischi interferenziali, il coordinatore per la sicurezza ha l'obbligo di legge di emanare l'ordine di sospensione per contrastare una situazione di pericolo grave e imminente immediatamente percepibile.
L’obbligo per il CSE di sospendere le lavorazioni di cui all’art. 92 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/08 opera nel caso sussista un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed è comunque sganciato dalla sussistenza di un rischio interferenziale.
Una deficienza strutturale di un ponteggio in cantiere rilevabile ictu oculi impone l'intervento del CSE i cui obblighi di tutela non possono non comprendere un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni delle norme antinfortunistiche.
Il coordinatore per la sicurezza è chiamato a gestire, fra le altre cose, i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro.
Il coordinatore per la sicurezza è corresponsabile con il datore di lavoro per un infortunio sul lavoro occorso durante le operazioni di carico e scarico se ha omesso di prevedere un’area ad esse destinata e a verificare che fosse stata indicata nel POS.
Il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella di altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e può rispondere con essi per un infortunio nel caso di una carente analisi dei rischi presenti in cantiere.
Per determinare una posizione di garanzia nei cantieri edili occorre prima inquadrare la natura del rischio e verificare in concreto se sia riconducibile all'interferenza fra l'opera di più imprese o se invece essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa.
Il CSP/CSE risponde in cooperazione con il datore di lavoro per l’infortunio di un escavatorista sprofondato col proprio mezzo in una cisterna sottostante l’area di cantiere per non avere predisposto e segnalato dei percorsi di circolazione dei mezzi.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione risponde della configurazione generale e strutturale del cantiere e del rispetto delle procedure e misure di sicurezza previste nel psc nonché degli eventuali infortuni legati a una loro carenza.
I rischi la cui gestione è affidata al cse sono soltanto quelli interferenziali fra le imprese o anche quelli specifici di ogni singola impresa? E’ una domanda alla quale si cerca di dare un riscontro nel commentare delle sentenze della Corte di Cassazione.