Il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza e non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo ma deve dedicarsi rispetto al datore di lavoro ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.
A fronte di una condotta indiziata di colpa che abbia cagionato un certo evento occorre chiedersi se, in caso di un comportamento alternativo lecito, l'evento si sarebbe verificato ugualmente.
L'obbligo di collaborazione del medico competente non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del datore di lavoro ma comprende anche una attività propositiva e di informazione da svolgere con riferimento al proprio ambito professionale.
Il medico competente non può emettere un giudizio di piena idoneità del lavoratore basandosi solo sui dati anamnestici e senza attendere l’esito di accertamenti diagnostico-strumentali particolarmente importante per via dei rischi ai quali è esposto.
Cosa comporta per un medico competente l’aver individuato un rischio specifico per la salute di un lavoratore, sia pure in termini incerti o comunque bassi, e il non aver programmato per lo stesso la dovuta sorveglianza sanitaria? Si è espressa in merito la Corte di Cassazione in una recente sentenza. Il commento a cura di G. Porreca.
Il medico competente assume in azienda un ruolo attivo ed è tenuto ad espletare l’obbligo di collaborazione previsto dalle norme formulando al datore di lavoro specifiche proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali sanitarie.
Condannato un medico competente per la sua negligente ed insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali cosi’ come richiesta dalla normativa posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori.