Affinché si possa escludere la colpa del datore di lavoro per errate indicazioni di ‘saperi esperti’ sulla valutazione dei rischi e sulle modalità per prevenirli, è necessario che esse non siano verificabili tramite le sue competenze e l‘ordinaria diligenza.
Il comportamento di un lavoratore non è esorbitante dall’area di rischio del titolare della posizione di garanzia qualora un infortunio occorsogli sia riconducibile alla violazione dii una molteplicità di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro deve muovere dalla personale analisi dei rischi presenti in azienda potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.
In tema di infortuni sul lavoro il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento in concreto verificatosi
Il comportamento avventato del lavoratore tenuto mentre svolge il proprio lavoro può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.
L’obbligo dell’appaltatore di evitare che sia i dipendenti che terzi riportino danni non è limitato al periodo di mera esecuzione delle opere ma anche alla fase successiva e si concreta nel non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo.
I dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori e vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro per lavori in quota.
Non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l'infortunio accadutogli si è verificato nell'ambito di mansioni non attribuitegli ma esercitate costantemente di fatto e senza formazione.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile di tale inadempienza.
Per un piano di lavoro sopraelevato, anche se collocato a meno di due metri da terra, è necessario predisporre, a protezione dalla caduta dall’alto, barriere o altre difese equivalenti e ciò in adempimento al punto 1.7.3. dell'all. IV del D. Lgs. 81/2008.
Perché possa escludersi la responsabilità del garante per l’infortunio di un lavoratore dovuto a un rischio da comportamento imprudente è necessario che lo stesso abbia posto in essere anche le cautele finalizzate proprio al governo di tale rischio.
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.
Quando in un cantiere diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati da altri, esiste per esse l'obbligo di verificare che gli stessi siano completati nel pieno rispetto delle norme.
Nella ipotesi di una errata e/o incompleta valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, non è sufficiente la sussistenza di un c.d. rischio occulto per interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l’evento di danno subito dal lavoratore.