I lavori edili rientrano fra le attività che necessitano di una protezione del capo da parte del lavoratore attraverso l'utilizzo di un casco, anche a prescindere dalla circostanza che gli stessi si svolgano in ambienti chiusi ovvero a "cielo aperto".
La previsione nel DVR del non utilizzo di una macchina, benché presente nel luogo di lavoro, dimostra la consapevolezza di un eventuale pericolo il che comporta una particolare vigilanza affinché tale previsione fosse fatta osservare effettivamente.
Il datore di lavoro è il garante della sicurezza del lavoratore per cui ove non ottemperi agli obblighi di tutela risponde di un evento lesivo in base al principio che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
L'assenza di rischi nel luogo di lavoro deve emergere comunque da una valutazione dei rischi e di essa bisogna dar conto nel relativo documento di valutazione dei rischi. In buona sostanza la mancanza di rischi non esonera dalla elaborazione del DVR.E' quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni e imprudenze.
Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori.
Per l’uso di macchinari non è sufficiente la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione occorrendo invece che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dagli stessi.
Per l’infortunio di un lavoratore attaccato e ucciso da un toro in una stalla, condannato dai giudici di merito il datore di lavoro per non avere previsto una idonea via di fuga e per la mancata informazione e formazione del lavoratore.
In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, specie se adottate con il consenso del preposto, dovendo in tal caso rispondere anche dell’omessa vigilanza sul suo comportamento.
Per "lavori in quota" debbono intendersi, non solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra bensì tutte le attività che si svolgano su superfici dalle quali i lavoratori possano cadere da un'altezza di oltre due metri.
Le tapparelle chiuse non creano un conveniente sbarramento all'apertura verso il vuoto e potendosi sollevare non possono essere equiparate a protezioni quali parapetti, ringhiere o altre strutture solide fissate al suolo e insuscettibili di essere rimosse.
La redazione del Duvri, a carico del committente, serve a assicurare una valutazione globale dei rischi e costituisce il risultato di una cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro i quali non sono comunque esonerati dagli obblighi d prevenzione
Il cortile di una scuola può essere equiparato a un luogo di lavoro ai fini della determinazione delle responsabilità per l’infortunio accaduto a un alunno. condannato un dirigente scolastico per lesioni con inosservanza della disciplina antinfortunistica.
Affinché si possa escludere la colpa del datore di lavoro per errate indicazioni di ‘saperi esperti’ sulla valutazione dei rischi e sulle modalità per prevenirli, è necessario che esse non siano verificabili tramite le sue competenze e l‘ordinaria diligenza.