Le misure di prevenzione infortuni vanno adattate in ragione del mutamento delle condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio che impone un aggiornamento ogni qual volta intervenga un rischio nuovo.
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.
Il RSPP può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, ogni volta che esso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha l’obbligo di attuare le misure di prevenzione correttamente segnalate al datore di lavoro e indicate nel dvr ma da questi consapevolmente disattese né di vigilare sulla loro osservanza.
Il RSPP, pur svolgendo in azienda un ruolo di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.
Il RSPP non è un delegato ma un consulente del datore di lavoro e può essere chiamato a rispondere del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta esso sia riconducibile ad una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.
Il RSPP risponde, a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro ogniqualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.
Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali.
Non ha responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che ha provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza di misure di sicurezza della macchina presso la quale si è verificato l’evento infortunistico.
Il RSPP, pur se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile con il datore di lavoro del verificarsi di un infortunio se lo stesso è da ricondurre a una situazione di rischio che avrebbe dovuto individuare e segnalare.
La colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione concorre con quella dell’imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di una situazione di rischio.
Il datore di lavoro non può essere esonerato dall’obbligo di fornire ai dipendenti i dpi necessari solo perchè in azienda è presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione essendo previsto che questi sia solo semplicemente sentito.
In materia di infortuni sul lavoro il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità sostenendo di aver dato una delega di funzioni per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di segnalare.
Responsabili il datore di lavoro di una cooperativa e il RSPP dallo stesso delegato per l’infortunio occorso ad un operaio comune adibito ad una mansione qualificata senza la preventiva formazione e senza l’addestramento all’uso dell’attrezzatura dallo stesso utilizzata.