Risponde il RLS, in concorso con il datore di lavoro, dell’infortunio di un lavoratore se ha omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Non è responsabile il datore di lavoro per l'infortunio accaduto a un lavoratore che per delle lavorazioni non ha utilizzato un macchinario previsto nel dvr ma uno scelto di sua iniziativa che ha determinato il rischio che ha portato all’infortunio.
Il comportamento di un lavoratore chiamato ad utilizzare un macchinario senza essere stato preventivamente formato non può essere considerato esorbitante ai fini della individuazione delle responsabilità per un eventuale infortunio accadutogli.
L'assunzione di fatto di determinate mansioni e lo svolgimento di determinate attività in ambiente di lavoro, sia pure senza una formale investitura o rapporto di lavoro, è causa di responsabilità per le eventuali conseguenze dannose ad essa collegata
I lavoratori autonomi ai quali un datore di lavoro ha affidato dei lavori, servizi o forniture da svolgere all’interno della propria azienda devono cooperare e partecipare al coordinamento nell’attuazione degli interventi di prevenzione e protezione
Non può essere ritenuto eccentrico il comportamento di un lavoratore che, trovandosi in un cantiere ove operano più imprese, collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni di un’impresa diversa dalla propria.
In tema di infortuni il lavoratore è garante oltre che della propria sicurezza anche di quella dei colleghi di lavoro o di altre persone presenti quando in ragione della maggiore esperienza lavorativa può intervenire per rimuovere le cause di pericolo.
Non partecipare ingiustificatamente ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro costituisce per i lavoratori una violazione degli obblighi di diligenza, di fedeltà e di correttezza e può rappresentare una giusta causa di licenziamento.
Quando il comportamento di un lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro è da ritenersi come causa esclusiva del sinistro che ha subito e interrompe il nesso di causalità fra un'omissione del datore di lavoro e l'evento lesivo? In una recente sentenza della Corte di Cassazione un chiarimento sui precetti del Codice Penale. Il commento di G. Porreca.
Nel concetto di esorbitanza del comportamento del lavoratore infortunato vanno incluse, in assenza di omissioni di misure di sicurezza, l’inosservanza di norme antinfortunistiche e una condotta contraria a precise direttive organizzative ricevute.
Non è abnorme il comportamento di un lavoratore né tale da interrompere il nesso causale fra la colpa del datore di lavoro e l’evento lesivo se è caduto da un ponteggio per la mancanza di un parapetto che ha dovuto rimuovere per potere lavorare.
Ritenuto l’autista di una betonpompa responsabile per l’infortunio di un lavoratore dovuto a un errato abbassamento del braccio del mezzo essendo stata considerata la sua condotta di per sé solo sufficiente alla determinazione dell’evento lesivo.
Nel caso di distacco di un lavoratore da un’impresa all’altra tutti gli obblighi di prevenzione e protezione dai rischi sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante.
L’ipotesi della condotta abnorme di un lavoratore infortunato va individuata anche quando lo stesso tiene un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile ed evitabile per il datore di lavoro.
Il lavoratore oltre ad essere creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro è garante della propria sicurezza e di quella dei colleghi e delle persone presenti e può diventare anche suo compartecipe nell’obbligo di fare sicurezza.