Con l'atto di individuazione di un dirigente pubblico come datore di lavoro ex art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono trasferite allo stesso tutte le funzioni datoriali, comprese quelle non delegabili, il che rende l’atto non assimilabile alla delega ex art. 16.
Per l’infortunio di un lavoratore presso una macchina riconducibile a una inadeguatezza dei suoi congegni antinfortunistici risponde anche il venditore senza che possa rilevare, a sua discolpa, la presenza di una formale certificazione di regolarità.
In tema di infortuni sul lavoro, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non è causa di esonero da responsabilità in caso di mancate cautele antinfortunistiche.
La responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa se vantaggi o interessi sono esigui in quanto anche la mancata adozione di cautele di modesta spesa può essere causa di reati colposi di eventi per violazioni di norme antinfortunistiche.
Al fine di configurare la responsabilità da reato degli enti non è sufficiente accertare la mancanza di un modello di organizzazione essendo necessario dimostrare la "colpa di organizzazione" che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo.
All'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto non consegue un’automatica esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, sussistendo la stessa anche se l'autore del suddetto reato non sia stato identificato.
Per sancire la responsabilità amministrativa di un ente ex D. Lgs. 231/2001 per un reato presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro occorre configurare una “colpa di organizzazione” e approfondire sul concreto assetto dallo stesso adottato.
Per la configurabilità di un illecito amministrativo imputabile a un ente ex d. lgs. 231/2001 occorre provare che ci sia stata da parte di esso una "colpa di organizzazione" che ha avuto una incidenza causale sulla verificazione del reato presupposto.
Ai fini degli obblighi di sicurezza si intende per fabbricazione di una attrezzatura l’attività della sua creazione e per fornitura una attività che comunque si intromette nella sua circolazione quale la vendita, il noleggio e la concessione in uso.
Il rivenditore di una macchina risponde dell'infortunio accaduto presso la stessa a un lavoratore o anche a un esterno all’azienda se questa, benché munita di marcatura ce e di dichiarazione di conformità, non rispetta i requisiti di sicurezza richiesti.
La eventuale responsabilità del costruttore per avere progettato o fabbricato un macchinario privo dei requisiti di sicurezza non esclude quella del datore di lavoro che lo utilizza sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo.
L’amministratore condominiale che stipula un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguire nell’interesse del condominio assume la posizione di committente se gli vengono riconosciuti una autonomia di azione e concreti poteri decisionali.
L'amministratore può rispondere per l’infortunio avvenuto durante i lavori di manutenzione del fabbricato condominiale per culpa in eligendo, se l’impresa affidataria risulta priva di capacità tecnica, e in vigilando per non avere vigilato su di essa.
Le qualifiche di lavoratore e di datore di lavoro, secondo il D. Llgs. n. 81/2008, fanno perno rispettivamente sui criteri della organizzazione e direzione del lavoro e sulla mancanza di autonomia del lavoratore nell'espletamento delle sue attività.
Gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 90 del D. Lgs n. 81/2008 gravano esclusivamente sul committente da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’appalto. non è configurabile alcuna responsabilità a carico del proprietario non committente.