Il datore di lavoro deve impedire l'instaurarsi da parte dei lavoratori di prassi di lavoro non corrette e latrici di possibili rischi per la loro sicurezza e incolumità e il preposto è chiamato invece a sovraintendere per impedire il loro formarsi.
Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale.
Risponde il responsabile di linea, nella sua funzione di preposto, per l’infortunio di un lavoratore rimasto folgorato in un cantiere ferroviario durante le operazioni di sostituzione dei conduttori elettrici di alimentazione della linea ferroviaria.
Il preposto è deputato alla vigilanza dell'osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto solo in caso di attuazione di un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto.
Per l'infortunio di un lavoratore accaduto per il sopraggiungere di un convoglio durante un sopralluogo per i lavori di rifacimento della massicciata di una linea ferroviaria risponde il capo tronco FS o è avvenuto per il comportamento abnorme del lavoratore?
Il fatto che un preposto, sia esso munito di investitura formale che nei fatti, non avesse seguito il corso di formazione e aggiornamento ex lege non può essere ragione di esonero da sue eventuali responsabilità per l’infortunio di un lavoratore.
Risponde il capocantiere, quale preposto, per l’infortunio occorso a un lavoratore in un ambiente confinato se non ha verificato che fosse stato sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione e che fosse stato formato e fornito dei necessari DPI.
L’obbligo da parte del preposto di segnalare al datore di lavoro le anomalie dei macchinari e le condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro non può risolversi nell'attesa che le stesse siano segnalate da parte dei lavoratori o di terzi.
Nelle strutture complesse l’infortunio è in genere riconducibile alla responsabilità del preposto se occasionato dall’attività lavorativa, del dirigente se legato alla organizzazione aziendale e del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali.
Non può essere ascritto al preposto una eventuale condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza di una prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro chi in concreto ordina di effettuare un lavoro senza impartire direttive su come eseguirlo ha il dovere di accertarsi che le attività siano svolte nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
Il preposto è responsabile dell’infortunio occorso a un lavoratore attinto dalle forche di un carrello elevatore condotto da un operatore sfornito della specifica abilitazione se, pur sapendolo, non è intervenuto ad impedire l’uso dell’attrezzatura.
Il soggetto che accetta le funzioni di preposto e le svolge di fatto è responsabile, in concorso con il datore di lavoro, per l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente pur in mancanza della specifica formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008.
Messa in evidenza dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza la differenza esistente fra le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del diregente e del preposto e fornite utili e necessarie indicazioni per individuare le responsabilità di tali figure per l'infortunio occorso ad un lavoratore in una azienda. Il commento a cura di G. Porreca.
Quando un preposto può rispondere per l'infortunio occorso ad un lavoratore dipendente dell'azienda presso la quale svolge la propria attività: La Corte di Cassazione in una recente sentenza della Sezione IV penale ha fornito degli utili indirizzi per la individuazione della responsabilità o meno di questa figura aziendale intermedia.