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NOTIZIE  |  NOTIZIE 2024 II SEMESTRE
 
 
 
     
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Dall'INL prime indicazioni sull'introduzione della patente a crediti. Permangono comunque alcune perplessità sul provvedimento di sospensione.
     Si avvicina il 1° ottobre 2024, giorno a decorrere dal quale, secondo quanto disposto dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 cosi come modificato dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19 convertito con la legge 29 aprile 2024 n. 56, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti.
     Proseguono celermente le procedure per dare regolare attuazione a tale adempimento. Dopo il parere  espresso dal Consiglio di Stato il 20 agosto 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 contenente il “Regolamento delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”  del quale abbiamo fatto una sintesi nell’articolo E' sulla G.U. il Decreto patente a crediti in vigore dal 1° ottobre 2024. Una sintesi.
     Ora l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fatto seguire sull’argomento la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 riportata in calce con la quale ha fornito le prime indicazioni per la “Introduzione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”. Nella Circolare l’INL ha percorso tutti i punti del Decreto ministeriale sopraindicato fornendo per ciascuno di essi indicazioni utili per una loro corretta applicazione; gli stessi hanno infatti riguardato le modalità operative e le tempistiche, i contenuti informativi della patente, la durata della stessa, i provvedimenti cautelari di sospensione della patente, il ricorso avverso il provvedimento di sospensione, la verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza, l’attribuzione dei crediti ulteriori, le modalità di recupero dei crediti decurtati e le fusioni e trasformazioni di impresa.  
     Nella Circolare l’INL ha in particolare precisato che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal 1° ottobre 2024. In merito alle modalità operative e tempistiche, nella Circolare è ribadito che la patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE e che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
     Per agevolare comunque l’adempimento durante le prime fasi di attuazione della normativa, è previsto un periodo transitorio, che consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a lavorare nei cantieri. Queste, infatti, possono inviare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, il cui modello è riportato in calce, concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente; l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Nella Circolare è inoltre indicato che l’autocertificazione avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e che quindi dal 1° novembre 2024 tutte le imprese e lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della patente rilasciata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
     La Circolare ha anche fornito dei chiarimenti in merito a un punto molto discusso e riguardante la sospensione della patente nel caso in cui si verifichino nei cantieri infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale. Nella Circolare è stato infatti ribadito che i presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:
- “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”; nonché dal verificarsi di infortuni
- “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
     Nella Circolare è stato poi precisato che l’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tant’è che, secondo il D.M., si legge, “l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.
     Le indagini, viene altresì sostenuto nella Circolare, dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

      A tal punto la Circolare, essendo quello della “colpa grave” un fattore decisivo per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, ha fornito delle indicazioni per individuare tale “colpa grave” precisando che, in linea generale, essa è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:
- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
      Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, è precisato nella Circolare, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.
      La Circolare ha distinto il caso in cui si verifichi un evento infortunistico mortale da quello da cui derivino delle inabilità permanenti. In merito alla sospensione della patente legata a un evento infortunistico mortale ha ricordato che il D.M. n. 132/2024 ha stabilito che la sua adozione è obbligatoria fatto salva una diversa valutazione dell’ispettorato adeguatamente motivata per cui, ferma restando la sussistenza delle condizioni relative alla colpa grave, la sospensione è normalmente adottata, in caso contrario i motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.
      Nel caso in cui l’evento infortunistico porti a una inabilità permanente, è scritto ancora nella Circolare, la sospensione non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’Inail il quale dovrà comunicare alla sede dell’Ispettorato competente le proprie determinazioni unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità per l’accaduto. La Circolare ipotizza anche dei casi nei quali non è necessario interpellare l’Inail allorquando si è in presenza di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente” facendo come esempio il caso della perdita di un arto.
      E’ una Circolare questa dell’INL, in conclusione, specie per quanto riguarda l’adozione del provvedimento di sospensione della patente a seguito di eventi infortunistici, di non immediata lettura e soprattutto di non facile applicazione con il rischio che possa portare a vanificare l’attuazione del provvedimento stesso. Permangono comunque infatti tutte le perplessità sulla applicazione del provvedimento di sospensione della patente già espresse in una sua intervista da Bruno Giordano, magistrato e ex Dirigente proprio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riportate nell’articolo sui “Pareri e perplessità sul provvedimento di sospensione della patente a crediti affidato all’INL". pubblicato su questo stesso sito.
      L’ex Dirigente stesso ha ben centrato le problematiche che potrebbero sorgere per l’applicazione del provvedimento di sospensione della patente a crediti. “Sono evidenti i punti critici”, ha sostenuto nella sua intervista, “Primo, il requisito della colpa grave del datore di lavoro per la sospensione dell’impresa edile in caso di infortunio grave. La colpa grave non è definita nel Codice penale. E semmai a formularla è il giudice. Secondo, come fa l’ispettore del lavoro, che interviene subito dopo il fatto, a decidere se si tratta di colpa grave? Sulla base di quali elementi, con quale autorità e seguendo quali procedure? In caso di sospensione, che è verso l’impresa edile e non verso l’attività, vorrei far notare che l’ispettore del lavoro dovrebbe assumersi la responsabilità di sospendere imprese anche di notevoli dimensioni, con la conseguenza di contenzioso e danni per l’impresa e per l’occupazione
      Perplessità queste del tutto condivisibili e che portano a formulare una osservazione e a porsi una domanda: ma non è che nella procedura per l’applicazione del provvedimento di sospensione della patente a crediti sia opportuno coinvolgere anche la magistratura competente per territorio alla quale l’INL è comunque tenuta a riferire sull’accaduto?

      Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024
      Allegato: Autodichiarazione-Dichiarazione sostitutiva
 
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