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Espressi pareri e perplessità sul provvedimento di sospensione della patente a crediti affidato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto al Consiglio di Stato un parere sullo schema di decreto attuativo sulla patente a crediti. La patente a crediti che, come è noto, entrerà in vigore il primo ottobre e per il solo settore edile, si basa su un sistema di crediti, con punteggio iniziale di 30 crediti, e mira a garantire che le aziende operanti in tale settore rispettino gli standard di sicurezza. La stessa attribuisce un punteggio massimo di 100 crediti, con 30 crediti assegnati al momento del rilascio e crediti aggiuntivi riconosciuti per investimenti in sicurezza e formazione; sarà anche possibile ottenere crediti aggiuntivi, ad esempio, per l’anzianità dell’azienda o per specifiche attività formative. I crediti possono aumentare nel tempo se non ci sono violazioni, con un credito aggiuntivo ogni due anni, fino a un massimo di 20 crediti. Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, il recupero è possibile solo attraverso un percorso formativo valutato da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INAIL; se l’azienda subisce modifiche strutturali, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente originaria.
Il Consiglio di Stato, nell'esprimere in un documento del 29 agosto 2024 il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale, ha rivolto la propria attenzione, in particolare, sulla discrezionalità del provvedimento adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che verifica, al termine della sospensione, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è riscontrata la violazione. Lo stesso ha ricordato, a riguardo, che il comma 8 dell’articolo 27 riportato in calce, così come da ultimo modificato dalla legge n. 56/2024, dispone che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “può sospendere in via cautelare la patente” anche nel caso di morte del lavoratore, e ha rilevato però che la bozza del decreto di attuazione all’art. 3 prevede la sospensione obbligatoria qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”.
Da questo punto di vista, ha così proseguito il Consiglio di Stato, dato che la legge ha espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare, e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, nella sola ipotesi di colpa grave, l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento. Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.
Sul provvedimento di sospensione, così delicato, si registra in rete anche un parere di Bruno Giordano, magistrato in Cassazione e già direttore dell’INL, il quale ha mostrato delle perplessità sulla applicazione di tale provvedimento. “Il Consiglio di Stato”, ha infatti sostenuto lo stesso, “ha detto ciò che si doveva dire del decreto del Ministro del lavoro sull’applicazione della patente a punti per l’edilizia. Sono evidenti i punti critici. Primo, il requisito della colpa grave del datore di lavoro per la sospensione dell’impresa edile in caso di infortunio grave. La colpa grave non è definita nel Codice penale. E semmai a formularla è il giudice. Secondo, come fa l’ispettore del lavoro, che interviene subito dopo il fatto, a decidere se si tratta di colpa grave? Sulla base di quali elementi, con quale autorità e seguendo quali procedure? In caso di sospensione, che è verso l’impresa edile e non verso l’attività, vorrei far notare che l’ispettore del lavoro dovrebbe assumersi la responsabilità di sospendere imprese anche di notevoli dimensioni, con la conseguenza di contenzioso e danni per l’impresa e per l’occupazione”. Affermazioni del tutto condivisibili.
Il testo del nuovo art. 27 del D. Lgs 81/2008
La bozza del decreto attuativo del MLPS
Il parere del Consiglio di Stato del 29 agosto 2024
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