Un datore di lavoro nella propria azienda si avvale della collaborazione di un solo stagista. E’ tenuto in tal caso, ha chiesto un lettore, ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, considerato che lo stesso, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008, non va computato come lavoratore? E’ tenuto altresì a formarlo e a sottoporlo a sorveglianza sanitaria? La risposta a cura di G. Porreca.
E' stata riabilitata a partire dal 15 giugno 2020 la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza fermo restando comunque la possibilità di svolgerla ancora in modalità a distamza. E' quanto emerge dalla lettura dell'art. 1 lettera q) del DPCM 11/6/2020 La ripresa è comunque subordinata al rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 nei luoghi di lavoro fissate dall'Inail.
Il Governo ha emanato il DPCM 11 giugno 2020 con il quale sono state fornite ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/3/2020 n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Il Ministero della Sanità, considerato che le operazioni di primo soccorso, pure se indispensabili e da effettuare senza indugio, sono altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori e sono in quanto tali da effettuare con specifiche precauzioni, ha fornito con una sua circolare del 5/6/2020 delle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e tali operazioni e per la formazione dei soccorritori.
Risponde il direttore dei lavori da parte del committente dell'infortunio di un lavoratore accaduto in un cantiere edile a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro? Si è espressa questa volta sul tema così dibattuto il Tribunale di Bari avanzando le sue motivazioni e allineandosi alla prevalente giurisprudenza della Cassazione. Il dettagliato commento a cura di G. Porreca.
L’applicazione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24/4/2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché negli altri protocolli e linee guide emanate in materia rientrano fra gli obblighi dell'art. 2087 del codice civile. Lo ha stabilito la legge di conversione del decreto liquidità.
Aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con riferimento all'emergenza contro il Covid 19, le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative". Contengono utili indirizzi operativi finalizzati a fornire uno strumento utile per l’applicazione delle misure di prevenzione in specifiche attività economiche, produttive e ricreative.
Informa organizza un Webinar sul tema "La gestione scientifica dei comportamenti in periodo Covid 19" Introduzione al protocollo B-BS" che si svolgerà il 16/6/2020 dalle 10.00 alle 11.30 relatore Riccardo Borghetto.autore di un recente libro sulla gestione dei comportamenti di sicurezza e sul protocollo B-BS edito dalla EPC.
La Corte di Cassazione in una recente sentenza si è espressa sui criteri che il datore deve adottare per individuare, analizzare e valutare i fattori di rischio presenti in azienda basandosi sulla propria esperienza, sull’evoluzione della scienza tecnica e sulla casistica evidenziando la necessità di prevedere anche quelli molto rari ma non ignoti. Il commento a cura di G. Porreca.
L’AiFOS organizza un Corso di 2 ore in videoconferenza sul tema "Novità normative e responsabilità per la corretta gestione della fase 3” che si svolgerà il 17 giugno 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 docente l’avv. Lorenzo Fantini. Il corso è valido come aggiornamento di 2 ore per RSPP, ASPP, Coordinatori, Formatori area 1 e per HSE (area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro) e Registro Consulenti AiFOS.
L'INAIL ha messo a disposizione quattordici video informativi per illustrare, in modo sintetico e suddiviso per argomenti, le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure” siglato il 24/4/2020 tra il Governo e le parti sociali all'inizio della Fase 2 di emergenza coronavirus allo scopo di garantire la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro nei quali è stata ripresa l'attività produttiva.
E’ valida la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta in modalità videoconferenza alla luce delle disposizioni impartite in merito dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.? Quando è possibile ricorrere a tale modalità di formazione e quando è invece obbligatorio o opportuno che sia impartita in presenza fisica? Sono tanti i quesiti e le richieste di pareri pervenute sull'argomento. Un approfondimento a cura di G. Porreca.
Emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con riferimento alla Fase 2 dell'emergenza contro il Covid 19, delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive". Contengono utili indirizzi operativi finalizzati a fornire uno strumento utile per l’applicazione delle misure di prevenzione in specifiche attività economiche e produttive.
Dall'apposita rubrica inserita nella Banca Dati del sito si ripropone una delle sentenze più lette in materia di salute e sicurezzza sul lavoro. Riguarda la nozione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza negli appalti. L'indirizzo della giurisprudenza di Cassazione in merito e il commento a cura di G. Porreca.