Può, alla luce della normativa e giurisprudenza vigente, un Capo Squadra dei Vigili del fuoco essere considerato "datore di lavoro" nello svolgimento delle sue mansioni, o invece si deve considerarlo solo come "preposto" con il compito di assicurare l'effettivo adempimento degli uomini a lui sottoposti alle norme di sicurezza e alle disposizioni dell'Amministrazione nonché colui che individua problematiche in tal senso e informa il diretto "dirigente" e "datore di lavoro" (considerando la mancanza di potere di spesa e la completa assenza di qualsivoglia delega in tal senso)?