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Quesito D. Lgs. 81/08 (359): sulla sanzione da applicare nel caso di mancata valutazione dei rischi nell'utilizzo degli impianti elettrici.
Si può applicare alla figura del dirigente di una azienda la sanzione per non aver fatta la valutazione dei rischi connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici secondo le condizioni, le caratteristiche e i rischi presenti nell’ambiente di lavoro di cui all’art. 80 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., considerato che l’obbligo della valutazione dei rischi è in generale indelegabile ed è posto ad esclusivo carico del datore di lavoro?
Risposta a cura di G. Porreca
L’obbligo della valutazione dei rischi presenti in un luogo di lavoro è contenuto, in linea generale, anche se non proprio specificatamente e direttamente indicato, nell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo il quale “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, articolo................
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Quesito D. Lgs. 81/08 (161): chiarimento sulla sanzionabilità del mancato aggiornamento dei datori di lavoro.
Con riferimento alla risposta al Quesito n. 157 sull'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 pubblicato sul vostro sito e riguardante la sanzione da applicare nel caso di un mancato aggiornamento del datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, è vero che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP non è sanzionabile per il suo mancato aggiornamento, ma avendo lo stesso l’obbligo, ai sensi dell'art 37 comma 7, di formare e aggiornare i dirigenti e preposti ed essendo nelle piccole aziende nella quasi totalità dei casi individuabile lil Dirigente nello stesso datore di lavoro, non scatta in quest'ultimo caso da parte del datore di lavoro l’obbligo di aggiornarsi in qualità di Dirigente ed in mancanza non sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera c)?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (157): sulla sanzionabilità del mancato aggiornamento dei datori di lavoro.
Nell’ambito della loro visita presso la mia azienda alcuni ispettori di un organo di vigilanza hanno contestata la validità dell’attestato del corso per datori di lavoro in quanto rilasciato ai sensi del 626/94, anche se sull’attestato è scritto conforme ai sensi del D.M. 16/01/97, ed hanno richiesto invece un attestato rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 contestando il mancato aggiornamento ai sensi dell’art. 34 comma 3 dello stesso decreto. I vecchi attestati sono ancora validi o no e quale è la sanzione per tale violazione?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (19): sulla sanzione da applicare per la mancata fornitura e per la mancata esibizione della tessera di riconoscimento nei cantieri edili
L’art. 18 lett. u) prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento con corrispondente sanzione di cui all’art. 55. Ora, poiché non risulta espressamente abrogata la normativa di cui all’art 36 bis comma 3 e 5 della legge 248/2006, attinente al solo settore edile, ci si chiede se ritenere tale normativa come speciale e quindi prevalente sulle nuove disposizioni previste dal testo unico, oppure ritenerla implicitamente abrogata. Il quesito sorge soprattutto a causa del diverso importo della sanzione pecuniaria amministrativa ora previsto per non aver istituito tessere di cantiere (da un massimo di 500 € a un massimo di 10.000 €). Stesso discorso vale per la mancata esibizione del tesserino da parte dei dipendenti in edilizia: si deve continuare a far riferimento all’art. 36 bis comma 3-5 della legge 248/2006 oppure si deve utilizzare l'art. 20, comma 3 del T. U. sanzionato dall’art 59 lett. b?
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