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QUESITI  |  LA MIA RISPOSTA AI QUESITI  |  APPLICAZIONE D. LGS. 81/2008  |  SANZIONI 
 
 
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (359): sulla sanzione da applicare nel caso di mancata valutazione dei rischi nell'utilizzo degli impianti elettrici.

Si può applicare alla figura del dirigente di una azienda la sanzione per non aver fatta la valutazione dei rischi connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici secondo le condizioni, le caratteristiche e i rischi presenti nell’ambiente di lavoro di cui all’art. 80 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., considerato che l’obbligo della valutazione dei rischi è in generale indelegabile ed è posto ad esclusivo carico del datore di lavoro? 
Risposta a cura di G. Porreca
      L’obbligo della valutazione dei rischi presenti in un luogo di lavoro è contenuto, in linea generale, anche se non proprio specificatamente e direttamente indicato, nell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo il quale “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, articolo................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (161): chiarimento sulla sanzionabilità del mancato aggiornamento dei datori di lavoro.

      Con riferimento alla risposta al Quesito n. 157 sull'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 pubblicato sul vostro sito e riguardante la sanzione da applicare nel caso di un mancato aggiornamento del datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, è vero che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP non è sanzionabile per il suo mancato aggiornamento, ma avendo lo stesso l’obbligo, ai sensi dell'art 37 comma 7, di formare e aggiornare i dirigenti e preposti ed essendo nelle piccole aziende nella quasi totalità dei casi individuabile lil Dirigente nello stesso datore di lavoro, non scatta  in quest'ultimo caso da parte del datore di lavoro l’obbligo di aggiornarsi in qualità di Dirigente ed in mancanza non sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera c)?

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (157): sulla sanzionabilità del mancato aggiornamento dei datori di lavoro.

Nell’ambito della loro visita presso la mia azienda alcuni ispettori di un organo di vigilanza hanno contestata la validità dell’attestato del corso per datori di lavoro in quanto rilasciato ai sensi del 626/94, anche se sull’attestato è scritto conforme ai sensi del D.M. 16/01/97, ed hanno richiesto invece un attestato rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 contestando il mancato aggiornamento ai sensi dell’art. 34 comma 3 dello stesso decreto. I vecchi attestati sono ancora validi o no e quale è la sanzione per tale violazione?

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (104): sulla sanzionabilità della mancata collaborazione con gli organismi paritetici della formazione dei lavoratori e del RLS

Alcuni ispettori di un organo di vigilanza durante una visita presso la mia azienda hanno sanzionato la mancata formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori in quanto la stessa non è stata effettuata con la collaborazione dell'organismo paritetico. E' regolare tutto ciò?

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (92): sulle sanzioni da applicare per violazioni contestate prima della entrata in vigore del D. Lgs. n. 106/2009 e per le quali non si è ancora definita la procedura ex D. Lgs. n. 758/1994

Tra le molteplici modifiche apportate al testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ha previsto la riduzione degli importi delle sanzioni. Ora qualora una contestazione ex D. Lgs. 758/1994 sia avvenuta in regime ante D. Lgs. 106/2009 cioè quando erano in vigore i dettami originali del D. Lgs. n. 81/2008, e la rivisita sia avvenuta invece successivamente alla data del 20/8/2009, è necessario per l'ammissione al pagamento delle sanzioni tener conto della palese riduzione degli importi o si deve comunque fare riferimento alle vecchie sanzioni (molto più onerose per il contravventore)?

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (69): sull'obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi per aziende e lavorazioni pericolose e sulla applicazione della sanzione in caso di mancanza

Visto che gli articoli 36 e 37 del D.P.R. 547/1955 sono stati abrogati con l' entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008, come si sanziona ora una azienda la quale è sprovvista del certificato prevenzione incendi? (l'azienda in questione è una conceria di pelli). Nel marasma più completo di abrogazioni, modifiche e sostituzioni di leggi non si capisce che cosa contestare.

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (47): sulla sanzione da applicare per il mancato controllo sull'uso dei DPI da parte dei lavoratori previsto dall'art. 18 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 81/2008

Da una lettura accurata del T.U. non risulterebbe essere assistita da provvedimento sanzionatorio, in capo al datore di lavoro (tale sanzione adesso è solo a carico del preposto), la specifica norma di cui all’art. 18 lett. f) che richiede al datore di lavoro di far osservare ,ai propri dipendenti l’utilizzo dei DPI. E' legittimo, in assenza della figura del preposto, ritenere responsabile per tale inadempienza il datore di lavoro considerato che la previgente normativa ex art. 4 lett. c e art. 389 lett. c del DPR 547/55 prevedeva la relativa sanzione a carico di entrambi i soggetti .

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (46): sulle sanzioni da applicare per gli inadempimenti relativi all'uso dei dispositivi di protezione individuale di cui al titolo III del D. Lgs. n. 81/2008

Per le violazioni agli articoli contenuti nel Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai DPI non sono espressamente previste penalità. Per esse non si può applicare l'art. 18, comma 1, lettera d) dello stesso decreto che è punito all'art. 55, comma 4, lettera b) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2000 a 5000 euro?

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (19): sulla sanzione da applicare per la mancata fornitura e per la mancata esibizione della tessera di riconoscimento nei cantieri edili

L’art. 18 lett. u) prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento con corrispondente sanzione di cui all’art. 55. Ora, poiché non risulta espressamente abrogata la normativa di cui all’art 36 bis comma 3 e 5 della legge 248/2006, attinente al solo settore edile, ci si chiede se ritenere tale normativa come speciale e quindi prevalente sulle nuove disposizioni previste dal testo unico, oppure ritenerla implicitamente abrogata. Il quesito sorge soprattutto a causa del diverso importo della sanzione pecuniaria amministrativa ora previsto per non aver istituito tessere di cantiere (da un massimo di 500 € a un massimo di 10.000 €). Stesso discorso vale per la mancata esibizione del tesserino da parte dei dipendenti in edilizia: si deve continuare a far riferimento all’art. 36 bis comma 3-5 della legge 248/2006 oppure si deve utilizzare l'art. 20, comma 3 del T. U. sanzionato dall’art 59 lett. b?

 
   
 
 
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