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QUESITO
La regola introdotta dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 in base alla quale in ogni istante bisogna potere dimostrare di aver partecipato nell’ultimo quinquennio a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto vale anche per l’aggiornamento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Come si calcola inoltre il quinquennio nel caso della formazione dei lavoratori?
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RISPOSTA
Il lettore che ha formulato il quesito fa riferimento alla regola che ha introdotto l’ultimo Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP e ASPP nel rispetto della quale gli stessi, per potere esercitare la loro funzione, devono potere dimostrare in ogni istante di avere partecipato, nell’arco dei cinque anni antecedenti all’istante medesimo, a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto dall’Accordo stesso e chiede, in considerazione del fatto che l’Accordo è entrato anche in merito all’aggiornamento dei lavoratori, se la stessa regola è da applicare anche nel caso del loro aggiornamento. Un quesito analogo è stato già posto in precedenza al quale lo scrivente ha dato riscontro, il quesito n. 439 consultabile nella rubrica dei Quesiti sull’applicazione del D, Lgs. n. 81/2008 inserita in questo stesso sito, che aveva riguardato però l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
L’aggiornamento quinquennale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (Rep. 221), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, che per l’aggiornamento ha stabilito al punto 9 l’obbligo della frequenza di un corso della durata minima di 6 ore nel quale non devono essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma devono essere trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti riguardanti approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori, aggiornamenti sulla organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con le linee applicative dei citati Accordi, approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25/7/202 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 18/8/2012, sono state poi fornite delle indicazioni in ordine alla possibilità di distribuire nel quinquennio le ore di aggiornamento e delle indicazioni in merito alla individuazione dei quinquenni. In esse, infatti, è stato precisato che l’obbligo di aggiornamento per i lavoratori poteva essere ottemperato in una unica soluzione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nel quinquennio in modo che complessivamente corrispondano a quanto richiesto nell’Accordo e che per il primo quinquennio, inoltre, i cinque anni decorrano a far data del giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal 12/1/2012. Le scadenze dei successivi quinquenni, quindi, da considerarsi per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’Accordo sono l’11/1/2017, sono state stabilite di conseguenza all’11/1/2022 e così via. Con riferimento invece ai soggetti che si sono formati successivamente all’11/1/2012 la data di inizio del primo quinquennio per l’aggiornamento dei lavoratori non può che essere che quella dell’effettivo completamento del relativo percorso formativo e così via per i successivi quinquenni.
Successivamente con l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2016 ed entrato in vigore il 3/9/2016, nello stabilire per tali figure un aggiornamento quinquennale della durata rispettivamente di 40 per gli RSPP e di 20 ore per gli ASPP, ore che possono essere distribuite nell’arco del quinquennio, è stata introdotta al punto 10 dell’Accordo stesso, riguardante la decorrenza dell’aggiornamento, la regola in base alla quale, perché tali figure possano esercitare la loro attività, devono in ogni istante potere dimostrare che negli ultimi cinque anni rispetto a quell’istante debbono avere frequentato corsi di aggiornamento per un numero di ore previste dall’Accoro stesso.
Tale condizione è stata introdotta chiaramente per evitare che fra un aggiornamento o una frazione di esso e l’altra possano trascorrere più di cinque anni e per dare attuazione sostanzialmente a quanto indicato nel primo periodo del punto 9 dell’Accordo del 7/7/2016 alla luce del quale l’aggiornamento degli RSPP e degli ASPP deve essere inquadrato nella dimensione della “life long learning” e cioè della formazione continua invogliando gli interessati ad aggiornarsi con continuità nell’arco dei vari quinquenni distribuendo nell’arco degli stessi le ore di aggiornamento e per evitare così che possa verificarsi una stortura che poteva accadere con i vecchi Accordi del 2006 e cioè che fra il completamento dell’aggiornamento di un quinquennio e l’inizio dell’aggiornamento del quinquennio successivo potesse trascorrere un periodo ben superiore a cinque anni fino a raggiungere addirittura quasi i dieci anni come nel caso di chi, ad esempio, aggiornatosi per il monte ore complessivo nel primo mese di un quinquennio, pur rispettando gli Accordi medesimi, avesse poi rinnovato l’aggiornamento nell’ultimo mese del quinquennio successivo.
Ciò detto sembra chiaro che la regola, inserita nel punto 10 dell’Accordo del 7/7/2016, della verifica da fare istante per istante circa l’aggiornamento svolto nei cinque anni precedenti è valida solo per gli RSPP e ASPP tant’è che nello stesso punto è stato precisato che tale decorrenza parte dalla conclusione del modulo B comune. Quindi, in risposta al quesito formulato, il rispetto della regola stessa non è richiesto per l’aggiornamento dei lavoratori ma è riservata esclusivamente agli RSPP e ASPP, come del resto è stato esplicitamente indicato nel quarto periodo del punto 10. dell’Accordo nel quale è stato scritto che “gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.
luglio 2019 Gerardo Porreca
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