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Quesito D. Lgs. 81/08 (355): sulle modifiche apportate dalla Legge Europea al D. Lgs. n. 81/2008 sulla valutazione dei rischi e sulla redazione del DVR a cura di G. Porreca.

(Non è consentita la riproduzione del presente articolo ai sensi della Legge 633/41 e s.m.i. di cui alla Legge 248/00 neanche citando la fonte)

QUESITO
Con la legge europea 2013-bis è stato modificato il comma 3-bis dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riportante le disposizioni sulla valutazione dei rischi e sulla elaborazione del DVR nel caso di costituzione di una nuova impresa. Secondo tale modifica anche in tal caso il datore di lavoro, dopo aver fatta la valutazione dei rischi, deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 2. Riportando queste lettere i contenuti del DVR, la richiesta di una idonea e immediata documentazione attestante l’adempimento dei relativi obblighi non è in contraddizione con la facoltà che il comma stesso ha concesso di elaborare il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività?

     RISPOSTA

E’ incredibile come pervengano ancora dei quesiti che riguardano la corretta applicazione dell’art. 26 D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, articolo che, a parere dello scrivente, costituisce uno dei più importanti del decreto legislativo medesimo perché regolamenta la salute e la sicurezza sul lavoro nel rapporto fra committente appaltatori e subappaltatori, e che riguardano più in particolare l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri), benché siano trascorsi quasi sette anni dalla sua istituzione avvenuta ancor prima dell’entrata in vigore dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Il Duvri è stato infatti già introdotto in regime di applicazione del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e più precisamente con il comma 3 dell’articolo 7 dello stesso D. Lgs. secondo il quale, così come riscritto dall’art. 3 della legge 3/8/2007 n. 123:

“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Tale obbligo è stato poi ribadito appunto con l’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, che come è noto ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., secondo il quale:

“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”,

comma quest’ultimo che con il Decreto del Fare di cui al D.L. n. 69/2013 ha subito a sua volta una ulteriore modifica nel senso che in alternativa alla redazione del Duvri, sia pure limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali che dovranno essere determinati con un decreto ancora da emanare, è stata introdotta la possibilità da parte del datore di lavoro di designare un soggetto incaricato di sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento delle ditte appaltatrici.
Per mettere in evidenza la giusta importanza del Duvri occorre comunque richiamare gli obblighi che il legislatore ha inteso porre con l’articolo 26 a carico del committente datore di lavoro e degli appaltatori e subappaltatori. Secondo tale articolo, infatti, il committente datore di lavoro che riceve nella propria azienda una ditta appaltatrice è tenuta per prima cosa a verificare la idoneità tecnico-professionale della stessa e quindi a fornire ad essa dettagliate informazioni sia sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare che sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività svolte nell’ambiente stesso. Il committente datore di lavoro è tenuto, altresì, a cooperare con le imprese che vanno a lavorare nella sua azienda nell’attuare le misure di sicurezza incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed a coordinare le stesse nonché, solo dopo uno scambio di opportune informazioni su eventuali rischi interferenziali, ad elaborare il Duvri da allegare al contratto di appalto e nel quale indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Appare quindi evidente dalla lettura dell’art. 26 che l’obbligo di redigere il Duvri è posto dal legislatore ad esclusivo carico del committente datore di lavoro il quale nel caso che non adempia a tale obbligo è pure punito con la sanzione prevista dall’art. 55 comma 5 lettera d) consistente nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro. Sbaglia quindi il committente datore di lavoro, per rispondere al quesito formulato, a chiedere all’appaltatore la elaborazione del Duvri in quanto spetta invece a lui provvedere a redigere tale documento ma sbaglia anche il lettore nell’affermare che lo stesso si può solo limitare ad attestare la propria idoneità tecnico-professionale in quanto, benché la redazione del Duvri come già detto è posto a carico del committente, l’elaborazione di tale documento, che non si dimentichi è allegato al contratto d’appalto firmato da entrambi i contraenti e quindi come tale condiviso, è comunque frutto della collaborazione fra il committente e l’appaltatore in quanto discende da un preliminare scambio di informazioni fra di essi, da una individuazione fatta da entrambi dei rischi di natura interferenziale e dalla individuazione congiunta delle misure da adottare per eliminare gli stessi o comunque ridurli al minimo.
La verità è che richieste del tipo di quelle indicate nel quesito formulato provenienti dai committenti datori di lavoro, se pervengono, denotano da un lato la poca importanza che erroneamente viene data al documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e dall’altro una sorta di tentativo da parte dei committenti stessi di scaricarsi delle proprie responsabilità ignorando gli stessi o sottovalutando che potrebbero comunque rispondere in solido con l’appaltatore delle conseguenze che dovessero subire i lavoratori dipendenti nel caso di infortuni o di malattie professionali legati a dei rischi di natura interferenziale che avrebbero dovuto entrambi provvedere ad eliminare.

     novembre 2014                                                                                 Gerardo Porreca

Scrivi un commento a info@porreca.it indicando in oggetto il numero del quesito.

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