Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nell’ultima riunione del 15 ottobre 2021, fra le altre misure, nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul contrasto al lavoro nero. Le disposizioni intervengono, in primo luogo, a modificare il D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le norme approvate consentiranno di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurare un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Con riferimento in particolare alle norme sul lavoro nero è stata fissata una soglia più bassa perché l’organo di vigilanza possa adottare la sospensione dell’attività imprenditoriale. Con il nuovo decreto legge cambieranno infatti le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: il provvedimento verrà adottato infatti quando viene riscontrato un impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% e non più al 20% del personale presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dell'attività che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche senza che si debba accertare una reiterazione degli illeciti.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione e per potere riprendere l’attività produttiva è inoltre necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. E’ stato anche deciso un inasprimento delle sanzioni nel caso di violazioni alle norme di sicurezza.
Con riferimento ai provvedimenti che riguardano l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state estese le sue competenze in materia di coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. All’estensione delle competenze si accompagneranno un aumento dell’organico con la previsione dell’assunzione di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. E’ stato deciso anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 unità a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Sarà, inoltre, rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. L’INAIL, da parte sua, dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
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