Il Governo e le Parti Sociali hanno siglato il 6 aprile 2021 il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", documento con il quale sono state aggiornate alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo, le indicazioni contenute all’interno dei Protocolli del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020.
In premessa viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Viene inoltre sottolineata l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale.
Nel documento vengono prescritte e ribadite prescrizioni di sicurezza riguardanti i seguenti punti:
1. Informazione
2. Modalità di ingresso in azienda
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia e sanificazione in azienda
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
Nel punto 10 del Protocollo aggiornato (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) sono state ribadite delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro E' stato previsto, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
Leggi il Protocollo