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Emanate dal Governo con il DPCM 3/12/2020 ulteriori nuove misure per contrastare il contagio da Covid 19. Il testo in PDF.
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Emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021. Sono state confermate alcune disposizioni già conteenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e che hanno riguardato la sicurezza dei lavoratori nelle attività produttive commerciali e industriali e le misure di sicurezza da adottare nell’ambito dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’art. 4 infatti, riportante le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, si legge al comma 1 che:
“1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”
In merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’art. 1, contenente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, si legge al comma 9 lett. s) che:
“Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al ’Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione’ pubblicato dall’INAIL”
e nell’allegato 9 ancora, contenente le 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative', fra le misure di prevenzione riguardanti la formazione professionale si legge che:
“Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) … tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo .... i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008”.
In Nome e Prassi
Nella rassegna delle principali disposizioni anti Covid 19
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