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Riabilitato dal Governo lo svolgimento dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza.

     Il Governo ha finalmente dettato con il DPCM dell’11/06/2020 una linea definitiva per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilendo che a partire dal 15 giugno 2020 è consentito svolgere di nuovo i corsi in presenza fermo restando comunque la possibilità di farlo ancora in modalità a distanza. Quanto sopra emerge dalla lettura dell’art 1 lettera q) dello stesso DPCM secondo il quale “....Sono altresì esclusi dalla sospensione ..... i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al 'Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V -2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.'”.
     Il Governo ha così soddisfatte le varie richieste allo stesso pervenute da Associazione e Centri di formazione al fine di ripristinare la formazione in presenza  al posto di quella fatta in modalità a distanza che, pur se più vantaggiosa, presenta a parere dello scrivente dei limiti di idoneità e di efficienza specie per alcuni tipi di formazione (si consulti a proposito l’articolo dello scrivente sulla “Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: in presenza o in videoconferenza?"  pubblicato nella rubrica degli Approfondimenti di questo stesso sito).
     Non ci resta ora nel riprendere lo svolgimento della formazione in presenza che rispettare rigorosamente tutte  le misure prescritte dai DPCM sul contenimento del contagio e della diffusione del virus Covid 19 che costituiscono obblighi anche sanzionabili a carico dei soggetti organizzatori della fonazione stessa contestualmente a quelli fissati con il D. Lgs. n.81/2008 e alle prescrizioni previste nei relativi Accordi sulla formazione raggiunti nell’ambito della  Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
     Può essere utile consultare in merito i video informativi  pubblicati dall’Inail con i quali sono stati illustrate, in modo sintetico e suddiviso per argomenti, le misure da adottare nonché le indicazioni fornite nelle linee guida dell’11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle PP. AA. nella scheda relativa alla formazione professionale fra le quali:

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
- Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
- Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
 - Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
    Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
    Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
    Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

 

 
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