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Misure anticontagio Covid 19 e applicazione dell'art. 2087 c.c..

     Con la Legge 5 giugno 2020 n. 40  pubblicata sulla G. U. n. 143 del 6/6/2020 e entrata in vigore il 7/6/2020 è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali.
     Con la conversione è stato inserito nel decreto legge l’art. 29-bis secondo il quale rientrano fra gli obblighi di cui all'articolo 2087 del codice civile l’applicazione da parte dei datori di lavoro privati e pubblici delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure  per  il contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  Covid-19  negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma  14,  del decreto-legge 16/5/2020, n. 33, e l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi  previste. 
     L’art 29-bis (Obblighi dei  datori  di  lavoro  per  la  tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) infatti così recita:

1. Ai fini della tutela contro il rischio  di  contagio  da  COVID-19,  i  datori  di  lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione  delle  prescrizioni  contenute nel protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure  per  il contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e  negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi  previste.   Qualora   non   trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le  misure  contenute nei protocolli o accordi di settore  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

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