E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20-12-2021 la legge 17/12/2021 n. 215 con la quale è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. E' in vigore dal 21/12/2021.
Con la legge di conversione del D.L. sono state apportate ulteriori modifiche al testo del D. Lgs. n. 81/2008 oltre quelle già introdotte con l’art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021 e riportate nella Notizia su questo stesso sito relativa alla sua entrata in vigore. Le nuove modifiche hanno riguardato, oltre all'Allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99 del D. Lgs. n. 81/2008. In calce sono consultabili gli articoli e l'Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008 come modificati dalla legge di conversione del D.L.146/2021.
Delle varie modifiche le più importanti appaiono, da una prima analisi, quelle che sono state apportate in materia di formazione (art. 37) e le nuove disposizioni riguardanti il preposto e il nuovo ruolo assegnato allo steso nei luoghi di lavoro (artt. 18 e 19).
Modifiche riguardanti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel comma 2 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 è stata aggiunta la seguente disposizione:
“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Nel comma 5 dello stesso articolo 37, inoltre, sono stati aggiunti i seguenti periodi:
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Il comma 7 dello stesso articolo 37, inoltre, che inizialmente faceva riferimento alla sola formazione dei dirigenti e dei preposti, è stato riscritto aggiungendo l’obbligo della formazione e dell'aggiornamento periodico anche per i datori di lavoro in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come di seguito indicato:
“7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Dopo il comma 7-bis, inoltre, è stato inserito il comma 7-ter secondo il quale:
“7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
(la penalità per il datore di lavoro e per i dirigenti inadempienti è prevista nell'art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro)
Entro l’estate 2022, quindi, salvo ulteriori proroghe e ritardi ai quali la stessa Conferenza ci ha ormai abituati, è previsto un tanto atteso e necessario riordino di tutti gli Accordi Stato-Regione sulla formazione delle varie figure obbligate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Modifiche riguardanti la figura del preposto.
Per quanto riguarda le disposizioni inerenti il preposto tale figura, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008, acqjuista un'importanza sempre più rilevante, come è giusto che sia.
Una prima modifica riguarda l’articolo 18, contenente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Nel comma 1 di tale articolo, infatti, dopo il punto b è stato aggiunto il punto b-bis secondo il quale:
“b-bis il datore di lavoro e dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
(la penalità per il datore di lavoro e per i dirigenti inadempienti è prevista nell'art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
Nell’articolo 19, inoltre, riportante gli obblighi del preposto, è stato introdotto un nuovo e importante compito di vigilanza a carico di tale figura. La lettera a) del comma 1, riportante le attribuzioni e le competenze del preposto, infatti, è stata sostituita dalla seguente:
“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Sempre nel comma 1, inoltre, dopo la lettera f) è stata inserita la lettera f-bis con la quale è stato reso ancora più rilevante l’intervento del preposto essendo stato stabilito con essa che:
“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
(la penalità per il preposto inadempiente è prevista nell'art. 55 con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro)
Un’altra modifica riguardante la figura del preposto è stata inserita anche nell’art. 26, contenente gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Dopo il comma 8 di tale articolo, infatti, è stato aggiunto il comma 8-bis secondo il quale:
“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”
(la penalità per il datore di lavoro e per i dirigenti inadempienti è prevista nell'art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 )
Leggi gli articoli del D. Lgs. n. 81 come modificati dal D.L.146 e legge di conversione
Leggi l'Allegato I al D. Lgs. 81 come sostituito dalla legge di conversione del D.L. 146