E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto legge, che riporta i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri n. 41 del 15 ottobre scorso, è in vigore dal 22 ottobre 2021.
Con il decreto legge sono state introdotte:
- Nuove misure urgenti in materia fiscale (artt. 1-7)
- Nuove misure urgenti in materia di lavoro (artt. 8-12)
- Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)
- Misure finanziarie urgenti (artt. 14-15)
- Disposizioni finanziarie e finali (artt. 16-18).
Le misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nell’art. 13 possono essere così riassunte:
Sicurezza sul lavoro
Sono state apportate numerose modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche sono state introdotte con lo scopo di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di consentire un maggiore coordinamento degli organi competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
Lavoro nero
E’ stata decisa una soglia più bassa per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta la reiterazione degli illeciti ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Sanzioni per le violazione di norme sulla sicurezza
Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista, come detto, la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti e per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla vigilanza è stato modificato nel senso che la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata estesa anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che prima la svolgeva limitatamente al settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori subacquei e nel settore dei trasporti. La vigilanza sarà esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7 del D. Lgs. n. 81/2008. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro promuoveranno e coordineranno sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008. Sono state adottate le conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.
Personale ispettivo e tecnologie
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico con l’assunzione prevista di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Rafforzamento del SINP
Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. L’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
In Leggi e Decreti