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Approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge per agevolare le piccole e medie imprese (PMI).
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato nella sua riunione del 14 gennaio 2025, con procedura d’urgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui all’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180).
Il testo, di cui al momento è disponibile solo una bozza riportata in calce, introdurrà una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide che coinvolgono le piccole e medie imprese (PMI). Fra le novità riguardanti la sicurezza sul lavoro si prevede:
- una modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 9), con la quale viene disposto che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro sarà punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
- un compito assegnato all'INAIL (art. 8) di elaborare modelli organizzativi e gestionali semplificati per la salute e sicurezza sul lavoro, studiati appositamente per le PMI. e coerenti con le loro ridotte dimensioni, al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e offrire alle imprese soluzioni pratiche per migliorare la sicurezza senza gravare eccessivamente sulle loro risorse;
- l'estensione dell’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati in ambiti specifici come aree ferroviarie, portuali e aeroportuali che sarà comunque applicabile solo a veicoli che rispettino requisiti tecnici ben definiti dalla normativa. (art. 7).
Il TUSL non prevede misure specifiche di protezione dei lavoratori in smart working, ma va ricordato che la legge n. 81/2017, che per una singolare coincidenza ha lo stesso numero del Testo Unico, con l’art. 22 ha stabilito che “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
Lo stesso articolo 22 ha anche sancito che: “Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
L'obbligo da parte del lavoratore di collaborare con il datore di lavoro, del resto, è previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 e, nel caso particolare dello smart working. tale atteggiamento collaborativo è di fondamentale importanza, visto che per il datore di lavoro è di fatto impossibile verificare i requisiti di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui il lavoratore svolge la sua attività. La possibilità di svolgerla in più posti di lavoro deve comunque essere preventivamente concordata con il datore di lavoro.
Schema di Disegno di Legge sulle piccole e medie imprese (PMI) (gennaio 2024)
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