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Anno nuovo e nuove modifiche del D. Lgs. n. 81/2008.
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Anno nuovo ed ecco nuove modifiche introdotte nel D. Lgs. n. 81/2008 portate come semplificazioni e inserite in un testo che però diventa sempre più complesso e per la cui lettura, interpretazione e applicazione dovremo probabilmente ricorrere all’ausilio della intelligenza artificiale, se pure ci riesce. E stata infatti pubblicata sula G.U. del 28 dicembre 2024 la legge 13 dicembre 2024 n. 203, la cosiddetta Legge Lavoro, contenente disposizioni in materia di lavoro che entrerà in vigore il 12/01/2025. Le modifiche al TUSL sono state inserite nell’art. 1 di tale legge e riguardano gli articoli 12 sull’interpello, 38 sui titoli e requisiti dei medici competenti, 41 sulla sorveglianza sanitaria e 65 sui locali sotterranei o semisotterranei e l’inserimento nel Testo di un art. 14-bis sulla (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Con riferimento all’attività del medico competente e alla sorveglianza sanitaria è previsto:
- in merito all’elenco dei medici competenti di salute e sicurezza sul lavoro: è richiesto un aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente alla educazione continua in medicina;
- in merito alla visita medica preventiva in fase preassuntiva: la stessa costituirà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- in merito alla visita preassuntiva: viene eliminata la possibilità che sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- in merito alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
- in merito all’accordo sulla tossicodipendenza e sull’alcoldipendenza: la consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- circa i ricorsi contro i giudizi del medico competente: l’autorità competente sarà l’azienda sanitaria locale.
Altre novità riguardano:
- l'articolo 12 sulla Commissione Interpelli nel quale viene sostituito il comma 2 secondo il quale la Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro è composta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico;
- l’inserimento nel testo di un art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro) secondo il quale entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'introduzione di una procedura amministrativa unica per i lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei. La Legge 203/2024 prevede in particolare una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l’altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari “esigenze tecniche” e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto.
- l'abrogazione di norme diverse dal Testo Unico sulle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili. La Legge n. 203/2024 mira infatti ad abrogare alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D. Lgs. 81 del 2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.
Per un approfodimento su tutti i contenuti della legge si suggerisce infine di consultare una Scheda di Lettura messa a disposizione sul sito della Camera. |
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