La Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato il 25 luglio 2024 una nota n. 5752 con la quale ha ordinato, ai propri ispettori di effettuare una vigilanza straordinaria, con il supporto del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, nei settori di lavoro più esposti al rischio climatico, viste le alte temperature raggiunte negli ultimi giorni, al fine di proteggere i lavoratori dal rischio infortunistico dovuto ad uno stress termico dovuto all’eccessiva esposizione a tali temperature. Le verifiche saranno programmate per tutto il mese di agosto 2024 nei settori: agricolo, florovivaistico e edile (inclusa la cantieristica stradale).
Gli ispettori, si legge nella nota, dovranno verificare se i datori di lavoro avranno predisposto opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi alla salute dei lavoratori connessi alle ondate di calore in atto (rischio “microclima”) e che possono causare stress termico e conseguente infortunio.
Tale verifica dovrà essere effettuata considerando anche le varie ordinanze regionali in materia, che hanno imposto limitazioni nei settori che operano prevalentemente all’esterno dei locali aziendali. In questo caso, le ordinanze fanno riferimento ad un sito web, il worklimate.it realizzato dal CNR, che evidenzia, giornalmente, il rischio da esposizione prolungata al sole, imponendo, nelle giornate e negli orari più critici, il blocco delle attività lavorative esterne. Si tratta del
Gli ispettori impegnati in tale vigilanza dovranno porre particolare attenzione alla presenza nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR), nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste e utilizzate.
L’assenza di tali documenti (il PSC e il POS sono opzionali e dipendono dalla tipologia di cantiere) e la mancanza di tutte le misure atte ad evitare e/o ridurre il rischio di esposizione al calore, porterà all’emissione di un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 181, comma 1, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ed alla contestuale sospensione dei lavori o dei soli lavoratori a rischio se svolgono attività a maggiore esposizione solare.
Gli accertamenti dovranno riguardare anche i preposti qualora non abbiano vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro avesse, di per sé, individuato le misure di prevenzione e protezione da adottare ma che non risultino essere state attuate. Anche in questo caso, scatterà un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel caso particolare della vigilanza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del Testo unico, l’organo di vigilanza, dovrà verificare che il PSC abbia preso in considerazione anche il rischio “microclima”, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e sulla loro interferenza (allegato XV, punto 2.1.2, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008).
La verifica verrà effettuata anche nei confronti delle ditte appaltatrici che dovranno prevedere, all’interno del POS, le misure riguardanti l’organizzazione delle lavorazioni in cantiere, così come previsto dall’art. 96, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 81/2008.
Sempre all’interno del cantiere, gli ispettori dovranno controllare anche l’attività svolta dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale ha il compito di verificare, a sua volta, che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano individuato, all’interno del PSC (ove previsto) e nei vari POS, le misure da applicare ai lavoratori per limitare il rischio di infortunio da condizioni meteo-climatiche avverse.
La mancanza del controllo e delle misure di prevenzione nei documenti suindicati dovrà portare gli ispettori, anche in questo caso, a sospendere i lavori. Gli stessi inoltre dovranno procedere ad emettere, nei confronti del coordinatore, un verbale di prescrizione per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione. Dovrà essere emesso un verbale di prescrizione nei confronti del datore di lavoro qualora la carenza circa la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, riguardi i POS.
Infine, qualora all’interno del PSC (ove previsto) e del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, ma l’osservanza di tali disposizioni non risultino non essere state rispettate, il verbale di prescrizione sarà emesso, dall’organo di vigilanza, nei confronti del preposto.
La nota del 25/7/2024 dell’INL in norme e prassi.