22 novembre 2024

Home
 
Presentazione
 
Notizie
 
Notizie 2024 II semestre
 
Notizie 2024 I semestre
 
Notizie 2023 II semestre
 
Notizie 2023 I semestre
 
Notizie 2022 II semestre
 
Notizie 2022 I semestre
 
Notizie 2021 II semestre
 
Notizie 2021 I semestre
 
Notizie 2020 II semestre
 
Notizie 2020 I semestre
 
Notizie Flash
 
Quesiti
 
Osservatorio delle sentenze
 
Approfondimenti
 
Linee guida e Manuali
 
Norme e prassi
 
Convegni e Seminari
 
Corsi
 
Rassegna stampa
 
Link utili
 
Da altri siti
 
Foto e curiosità
 
Curriculum personale
 
Dicono di noi
 
 

Accessi:
2942838
 
 
 
Utenti online:
7
 
 
  HOME CONTATTI Iscrizione
gratuita alla

NEWSLETTER
 
CERCA NEL SITO

Cerca
NOTIZIE  |  NOTIZIE 2024 I SEMESTRE
 
 
 
     
INVIA L'ARTICOLO
AD UN AMICO
 
 
 
 
Accordo unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: ecco la bozza definitiva. Ma era il caso?

Come è noto, secondo il comma 2 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito per semplicità Conferenza Stato Regioni) avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2022 un accordo nel quale si sarebbe dovuto accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione previsti dal decreto stesso in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
     Ora, a distanza di due anni precisi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5648 del 13 maggio 2024, avente per oggetto l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi in materia di formazione di cui 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al termine di un iter lungo, complesso e articolato e dopo numerosi incontri avuti con tutte le parti interessate, ha trasmesso alle parti sociali e, per conoscenza, all'INAIL, all'INL, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento per le politiche del lavoro e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, una “bozza definitiva” del testo unico sulla formazione che, salvo eventuali modifiche e integrazioni che possono essere ancora apportate nel prosieguo e fino al completamento dell’iter,
costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.
     La bozza è un documento
piuttosto corposo di 138 pagine; dello stesso si fa riserva di fare una analisi approfondita dopo la sua pubblicazione sulla G.U. limitandoci per il momento ad esprimere, dopo una prima lettura, delle riflessioni e delle osservazioni bene sintetizzate nel titolo di questo articolo: "ma era proprio il caso?", le stesse osservazioni del resto già fatte sostanzialmente in occasione della pubblicazione del Testo Unico sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, riguardanti la opportunità e l’utilità di accorpare in un unico testo tutti gli accordi in materia di formazione raggiunti in sede di Conferenza Stato Regioni e di non lasciarli invece, una volta revisionati, a una lettura singola e distinta per ogni tipo di formazione, aggiornamento, addestramento e abilitazione. Ciò per evitare il rischio, a parere dello scrivente, poi realizzatosi per il Testo Unico sulle norme di prevenzione, di creare un unico documento, gioco forza, di non facile e immediata lettura e presentante facilmente ne suo ambito, considerate le differenti caratteristiche dei vari insegnamenti, possibili omissioni, scoordinamenti se non vere e proprie contraddizioni che hanno richiesto e che richiedono tuttora, a distanza di tanti anni, interpelli, chiariment e quesiti in merito alle interpretazioni da dare per una sua corretta applicazione.
     La  bozza è composta da sei parti e dai seguenti quattro allegati:

PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
1. Individuazione dei soggetti formatori
2. Requisiti dei docenti
3. Organizzazione dei corsi
4. Moalità di erogazione dei corsi di formazione
5. Verbali delle verifiche finali
6. Attestazioni

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE
1. Premessa
2. Corso per lavoratori, preposti e dirigenti
3. Corso per datore di lavoro
4. Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008
5. Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008
6. Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (allegato XIV D. Lgs 81/08)
7. Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011)
8. Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO
1 Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro
2 Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione
3 Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione
4 Coordinatore per la sicurezza
5 Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
6 Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

PARTE IV - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI
1 Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori
2 Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio
3 Modalità di erogazione dei corsi di formazione
4 Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali
5 Monitoraggio e valutazione del gradimento
6 Verifica dell’apprendimento
7 Verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO   DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI

ALLEGATO I
Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008.

ALLEGATO II
Individuazione delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO III
Legenda crediti

ALLEGATO IV
Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007

    Nelle Disposizioni finali è stato indicato che, alla data di entrata in vigore dell'accordo, saranno abrogati i seguenti accordi:

→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);

→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);

→ accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);

→ Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18-8-2012)

→ accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

     La nota del MLPS del 13 maggio 2024
     La bozza dell’accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 
Login per la banca dati
USERNAME
PASSWORD
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
 
FORMULA UN QUESITO
 
LA MIA RISPOSTA
AI QUESITI
 
 
 
CLIPPING Clipping
Per inserire un articolo cliccare sull'icona accanto al suo titolo. Per visualizzarli cliccare su "Clip".
 
 
   
 
HOME    |    CONTATTI    |    MAPPA SITO    |    PRIVACY    |    © CREDITS
P. IVA: 06884130722
Localizazzione indirizzo IP generata da lgnet.it