Con il titolo “Posizione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, che sembra un gioco di parole per il ripetersi del termine “legge” e che la dice tutta in merito alla complessità che abbiamo in Italia per potere approvare una legge, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a maggioranza con il solo voto contrario delle Regioni Toscana e Campania, ha espresso parere favorevole sull'impianto complessivo del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” e ha presentato alcune proposte emendative da approvare eventualmente in fase di recepimento del decreto legge che dovrà avvenire entro il 3 luglio.
Fra le proposte emendative di modifica sii riscontrano quelle che riguardano l’articolo 14 dello stesso decreto legge n. 48/2023, contenente le “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, e più in particolare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti:
- la nomina del Medico Competente qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
- la cartella sanitaria precedente e visite assuntive
- gli impedimenti temporanei del Medico Competente
- l’articolo 23 bis sugli obblighi dei fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento
- gli obblighi di vigilanza dei DdL sui fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento
- le sanzioni a carico dei fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento
- la formazione dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi
- i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi di cui all’Allegato XXI.
Con riferimento in particolare all’obbligo della nomina del medico competente, argomento sul quale questo sito ha pubblicato di recente un approfondimento dal titolo “Approfondimento sulla nomina del medico competente nelle aziende: prima o dopo la valutazione dei rischi?”, consultabile nella rubrica degli “Approfondimenti”, anche la Conferenza delle Regioni e delle province autonome hanno proposto di sostituire l’articolo 18, comma 1, lettera a) con il seguente: “nominare il medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi”.
La stessa Conferenza, al fine di avvalorare la sua proposta di modifica, ha tenuto a precisare nella relazione illustrativa di accompagnamento che:
“L’apprezzabile modifica apportata dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 48/2023 all’articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 – secondo cui il medico competente deve essere nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 – se consente giustamente di ampliare gli spazi della sorveglianza sanitaria ai c.d. “rischi non normati”, tuttavia non risolve uno dei nodi più stringenti dell’applicazione del d.lgs. n. 81/2008, in quanto, alla luce di tale disposizione, la valutazione dei rischi sarebbe comunque effettuata dal datore di lavoro solo con la collaborazione del RSPP ma senza la collaborazione del medico competente, vale a dire senza l’apporto fondamentale dell’unico soggetto esperto dei profili igienico-sanitari dei rischi da lavoro. Il che appare ancor meno comprensibile proprio nel momento in cui – come prevede l’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 48/2023 – si prospetta l’apertura della sorveglianza sanitaria anche ad ulteriori rischi per la salute, individuabili soprattutto da parte di chi abbia le adeguate competenze mediche.
Viceversa, anche in coerenza con quanto prevede l’articolo 25, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, nonché della stessa definizione di “medico competente” di cui all’art. 2, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi dovrebbe essere sempre effettuata con la collaborazione del medico competente, fermo restando che, ove poi tale valutazione dei rischi non evidenzi alcuna necessità di sorveglianza sanitaria in azienda, il suo incarico potrebbe venir meno.
La proposta emendativa prevede l’obbligo di nominare il medico competente sempre e comunque per la collaborazione alla valutazione dei rischi. Come è ovvio, ci si riferisce alle ipotesi in cui il medico competente non sia stato già nominato, giacché, ove sia stato già nominato, il suo obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi è in re ipsa”.
Ora siamo al completo e stiamo a vedere cosa succede in fase di recepimento del decreto legge.
Il documento della Conferenza delle Regioni e delle PP.AA.