L’Inail, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha curata, nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024, una pubblicazione sulla “Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi” con riferimento alle attività di ufficio. Una preziosa guida su come muoversi nel complesso campo della progettazione antincendio.
Nel documento viene evidenziato in premessa che la progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).
Tale progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale con la quale può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate. Con il “Codice di prevenzione incendi” emanato con il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) viene privilegiato l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative per cui lo stesso in sostanza rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio.
Con il D.M. 12 aprile 2019 è stata determinata la fine del cosiddetto “doppio binario” per cui per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito dell’emanazione del Codice, ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate.
Ad oggi, le varie RTV emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice sono le seguenti:
- D.M. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
- D.M. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”
- D.M. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
- D.M. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
- D.M. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
- D.M. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
- D.M. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
- D.M. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
- D.M. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
- D.M. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
- D.M. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
- D.M. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
- D.M. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”
Ulteriori RTV sono in fase di pubblicazione, notificati alla Commissione europea, o allo studio dei quadri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
§ Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
§ Stazioni ferroviarie.
Tanto premesso l’Inail, facendo seguito alla precedente collana di Quaderni tecnici e allo scopo di illustrare le potenzialità del Codice, ha avviata una nuova collana nella quale sulla base di esempi pratici di progettazione, saranno prese in rassegna le diverse RTV emanate, con l’ottica di evidenziare gli esiti delle progettazioni del medesimo caso studio, affrontato con le due metodologie applicabili, costituite dalla vecchia e dalla nuova RTV.
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